La prova dell’eccedenza delle mansioni per la causa di servizio (TAR Toscana n. 1846 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio richiede che l’interessato alleghi e documenti specifici episodi di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti di istituto, idonei a incidere in maniera determinante sull’insorgenza della patologia quantomeno sul piano concausale. Non rilevano disagi, fatiche e momenti di stress riconducibili al rischio ordinario della singola tipologia di prestazione. Il rapporto causale va verificato rispetto a modalità ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, non al servizio in generale. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è sindacabile nei soli limiti dei macroscopici vizi di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti o inattendibilità metodologica, senza che il giudice amministrativo possa sostituire la propria valutazione tecnico-discrezionale.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente capo della Polizia penitenziaria in servizio presso una Casa circondariale, in data 16.02.2021, mentre prestava servizio, era colto da malore e trasportato al pronto soccorso, ove gli veniva diagnosticato un infarto del miocardio con necessità di duplice angioplastica e stent. Dimesso con diagnosi di sindrome coronarica acuta in paziente con malattia coronarica bivasale, presentava domanda di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio esprimeva parere negativo, ravvisando la multifattorialità della cardiopatia ischemica e la presenza di fattori di origine extralavorativa (ipertensione, tabagismo, sovrappeso, dislipidemia). Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria rigettava l’istanza conformandosi a tale parere. Il ricorrente impugnava il decreto e il presupposto parere davanti al TAR, deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità per non avere il Comitato considerato il forte stress derivante dallo svolgimento continuativo di mansioni superiori alla qualifica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro giurisprudenziale in materia. Ai fini del riconoscimento della causa di servizio incombe sull’interessato l’onere di allegare e documentare specifici episodi risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, non essendo sufficienti circostanze e condizioni generiche quali inevitabili disagi e momenti di stress. Il nesso va accertato rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, dovendo emergere quel surplus di fattori costituenti rischio specifico dell’evento morboso (richiamati Cons. Stato, sez. II, n. 1500 del 2025 e Cons. Stato, sez. II, n. 8169 del 2023).
Il Collegio precisa che il carattere endogeno della cardiopatia non è di per sé ostativo al riconoscimento, ma l’infermità può essere attribuita a causa di servizio solo se nel servizio siano individuabili episodi e condizioni che, per il loro carattere eccezionale e tenuto conto dell’eziopatogenesi del caso, assumano il ruolo di concause in senso medico-legale.
Quanto ai limiti del sindacato, il TAR ribadisce che lo scrutinio giurisdizionale sul parere del Comitato di verifica si arresta dinanzi ai macroscopici vizi di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti o inattendibilità metodologica, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’organo consultivo.
Nel merito, il Tribunale ritiene che il parere impugnato resista alle censure. Il Comitato ha dato atto della multifattorialità della patologia e dei fattori extralavorativi documentati. La valutazione di non eccedenza delle mansioni rispetto agli ordinari compiti di istituto trova poi giustificazione nella disciplina del rapporto di lavoro penitenziario: gli artt. 37 e 39 del d.P.R. n. 82/1999 consentono di scegliere il preposto anche tra le qualifiche inferiori, e l’art. 4, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 443/1992 prevede che agli assistenti capo con otto anni di servizio possano essere affidati compiti di maggiore responsabilità con denominazione di coordinatore. La relazione di servizio della direzione conferma inoltre il carattere sporadico delle funzioni di preposto alla sorveglianza generale.
Nessun episodio specifico particolarmente gravoso risulta documentato, essendo il ricorrente rimasto sul generico riferimento a eventi critici avvenuti in istituto. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in considerazione della natura degli interessi controversi.
Nota della Redazione
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