Cessazione della materia per sopravvenuto riconoscimento della classe stipendiale (TAR Toscana n. 1502 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’attribuzione della classe stipendiale superiore ai docenti universitari, la sopravvenuta attribuzione della classe richiesta nel corso del giudizio, con effetti economici decorrenti dal primo giorno del mese di maturazione del diritto, determina la cessazione della materia del contendere per difetto sopravvenuto di interesse. La circostanza che il riconoscimento sia intervenuto per effetto di una procedura successiva non lascia residuare alcun interesse alla decisione sul bando anteriore, ove gli effetti giuridici ed economici conseguiti siano identici a quelli che sarebbero derivati dall’accoglimento. Non sussiste interesse, in particolare, con riguardo a mensilità anteriori alla maturazione del prescritto triennio dal precedente scatto, estranee alla vicenda dedotta in giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, professore ordinario presso un ateneo, era collocata in aspettativa senza assegni per l’intera durata del mandato di componente di un’autorità amministrativa indipendente. Il bando rettorale per l’attribuzione della classe stipendiale relativa al primo semestre 2024 escludeva dalla valutazione i docenti in aspettativa che non avessero maturato, nel triennio, un periodo di effettivo servizio pari o superiore a sei mesi; un allegato al decreto individuava i docenti esclusi, tra cui la ricorrente.

La ricorrente impugnava il bando, la circolare esplicativa e il regolamento di ateneo, deducendo violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, dell’art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010 e del d.P.R. n. 232/2011, oltre a eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà. Con motivi aggiunti impugnava il bando relativo al secondo semestre 2024 e i decreti rettorali modificativi del regolamento.

La Motivazione della Corte

Nelle more della decisione la ricorrente partecipava comunque alla seconda procedura e conseguiva la quinta classe stipendiale, con decorrenza dal 3 marzo 2024. L’amministrazione eccepiva la cessazione della materia del contendere; la ricorrente la condivideva solo con riferimento all’atto impugnato con i motivi aggiunti.

Il Collegio rileva che la ricorrente aveva già conseguito la quarta classe con effetto dal 3 marzo 2021 e che la quinta le è stata riconosciuta a decorrere dal 3 marzo 2024, cioè dalla maturazione del triennio dal precedente aumento. Il Regolamento approvato con decreto rettorale n. 398/2025 prevede che gli effetti economici dell’attribuzione decorrano dal primo giorno del mese di maturazione del diritto, e non dal giorno del decreto di riconoscimento.

Ne discende che gli effetti giuridici ed economici conseguiti sono assolutamente analoghi a quelli che la ricorrente avrebbe ottenuto ove avesse conseguito la classe per effetto della procedura aperta dal bando impugnato. Il riconoscimento pieno del periodo di aspettativa ai fini della progressione economica di carriera, oggetto della pretesa, risulta dunque già soddisfatto.

Il Tribunale respinge la tesi della ricorrente secondo cui la cessazione andrebbe limitata ai motivi aggiunti. L’interesse alla decisione non residua neppure con riguardo alle prime due mensilità del 2024, anteriori alla maturazione del triennio dal precedente scatto e quindi estranee alla vicenda. La cessazione della materia del contendere investe pertanto l’intera materia contenziosa, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *