Revoca e decadenza dall’affidamento commissariale: qualificazione sostanziale dell’atto e indennizzo (C.G.A.R.S. n. 663 del 14.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione giuridica di un provvedimento amministrativo spetta al giudice e prescinde dal nomen iuris formalmente attribuito dall’amministrazione, dovendo essere condotta alla luce del contenuto effettivo e della causa reale dell’atto. Ove l’amministrazione dichiari la decadenza di un affidatario per inadempimenti accertati, l’atto non integra la revoca disciplinata dall’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, non rinvenendosi alcun riferimento a sopravvenuti motivi di pubblico interesse o a nuova valutazione dell’interesse originario. Ne discende la non spettanza dell’indennizzo, poiché la decadenza è conseguenza vincolata di una condotta addebitabile al privato e non di valutazioni di opportunità. In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni indipendenti è sufficiente a sorreggere il provvedimento e rende inammissibili le censure relative alle altre. Il principio del giusto procedimento non è violato quando il privato, pur senza comunicazione formale, abbia comunque conosciuto le ragioni dell’azione e partecipato al procedimento.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal concorso di idee per la progettazione del nuovo ospedale di Siracusa, indetto dall’Azienda Sanitaria Provinciale. Il Commissario straordinario proclamava vincitore il raggruppamento oggi appellante e, con decreto, gli affidava la commessa con avvio d’urgenza delle prestazioni in pendenza del perfezionamento del contratto.

Dopo una fase esecutiva contrassegnata da contestazioni di ritardi e inadempimenti, il Commissario dichiarava la definitiva interruzione del rapporto e, con successivo decreto, revocava l’affidamento con decadenza del raggruppamento, indendo una nuova procedura negoziata. Il TAR Sicilia, in parte dichiarava inammissibili o improcedibili i ricorsi riuniti, in parte li respingeva. Proposto appello, la causa giunge innanzi al C.G.A.R.S.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dei limiti dimensionali. Rileva che l’atto rispetta i limiti autorizzati con decreto del Presidente del C.G.A.R.S. n. 5 del 1° marzo 2024, e ricorda che, per effetto dell’art. 1, comma 813, legge n. 207/2024 e dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 13 marzo 2025, la sanzione per il superamento dei limiti non è più l’inammissibilità ma una somma pecuniaria, con norma applicabile anche ai giudizi in corso.

Quanto agli atti endoprocedimentali, il Collegio ritiene inammissibile l’impugnazione del verbale di avvio d’urgenza e degli ordini di servizio. Il verbale ha contenuto pattizio e regola il rapporto di dare-avere nell’ipotesi di mancata stipula; gli ordini di servizio si limitano a riprodurne la clausola e impartiscono istruzioni, senza autonomia lesiva. Sulla partecipazione, la Corte esclude la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990: le numerose contestazioni formali e le osservazioni prodotte prima del decreto dimostrano che il privato ha conosciuto le ragioni dell’azione e ha potuto esprimere il proprio apporto difensivo, raggiungendosi lo scopo della norma.

Nel merito, la Corte conferma la legittimità della decadenza. Le richieste di garanzia definitiva e delle polizze di responsabilità professionale perimetravano con precisione oggetto e importi; l’affidatario non le ha eseguite, senza provare l’impossibilità dedotta. L’ordine di servizio n. 7 non ha modificato l’oggetto né l’importo della commessa. Accertata la fondatezza di questo profilo, le censure relative alle altre ragioni del provvedimento plurimotivato diventano inammissibili, risultando superfluo il loro esame.

Sulla qualificazione dell’atto, il Collegio ribadisce il proprio potere ufficioso, da esercitarsi secondo il contenuto effettivo e la causa reale. Il decreto non richiama la fattispecie di revoca né i presupposti dell’art. 21-quinquies; il dispositivo dichiara la decadenza dall’affidamento, e la formula “e per l’effetto revocare” esprime solo l’efficacia discendente dalla decadenza dichiarata. Trattandosi di revoca-sanzione, legata a condotta addebitabile al privato, non sorge alcun diritto all’indennizzo. Restano infondate le ulteriori censure, anche quelle riproposte sui ricorsi per motivi aggiunti, per difetto di interesse alla loro impugnazione. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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