Sei scatti stipendiali e base di calcolo indennità buonuscita forze di polizia (TAR Sicilia n. 2134 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo risultante dalla sostituzione operata dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, riconosce i sei scatti stipendiali agli appartenenti alle forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, con esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica. L’abrogazione della norma sostitutiva a opera dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non determina la reviviscenza della disciplina originaria, ma i richiami alla previsione iniziale si intendono riferiti alla disciplina di cui all’art. 11. L’INPS è l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita e deve includere i sei scatti nella relativa base di calcolo. L’eccezione di prescrizione è in senso proprio e richiede che l’ente deduca e documenti la data di liquidazione del trattamento di fine servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza e congedato a domanda, chiede l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione, nella base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi.
L’istituto si costituisce eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, e chiede il rigetto del ricorso. La causa giunge alla camera di consiglio del 29 maggio 2024.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la ritiene infondata. Richiamando C.G.A. n. 865 del 2022, con i precedenti Cons. St. n. 1231 del 2019, n. 6465 del 2010 e n. 329 del 2006, si afferma che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale.
Quanto alla prescrizione, il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui essa costituisce eccezione in senso proprio, che impone alla parte di specificare i fatti costitutivi, compresa la data di inizio del corso prescrizionale. L’INPS non può limitarsi a indicare dubitativamente la data di collocazione a riposo, ma deve dedurre e documentare la data di liquidazione del TFS (TAR Lazio n. 11406 del 2022). Essendo ignota tale data, l’eccezione è infondata.
Nel merito, il ricorso è accolto sulla base di C.G.A. n. 865 del 2022 e, più di recente, di Cons. Stato n. 10523 del 2023. Si chiarisce che la previsione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987 è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990 e che l’abrogazione di quest’ultima non produce la reviviscenza della disciplina iniziale. I richiami normativi alla previsione originaria si intendono quindi riferiti alla nuova disciplina, ancorché l’intestazione formale resti invariata.
Analoga conclusione vale per il richiamo contenuto nell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987, che risulta ormai tamquam non esset. Il collegio richiama anche C.G.A. n. 1329 del 2022, che circoscrive l’applicazione dell’art. 6-bis agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia ex art. 16 della legge n. 121/1981, tra cui la Guardia di Finanza. Sulla tempestività dell’istanza rileva Cons. Stato n. 1231 del 2019.
Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre rivalutazione e interessi ex art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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