Sei scatti stipendiali nella buonuscita per le forze di polizia (TAR Sicilia n. 1253 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 riconosce i sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita ai soli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia individuate dall’art. 16 l. n. 121/1981, tra cui l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato, con esclusione della Marina militare, dell’Aeronautica e della Polizia ferroviaria. L’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale, con conseguente estromissione delle Amministrazioni statali dal giudizio. L’eccezione di prescrizione è in senso proprio e richiede che la parte deduca e documenti la data di liquidazione del trattamento di fine servizio, non essendo sufficiente l’indicazione dubitativa della data di collocazione a riposo.
Il Fatto
Tre dipendenti pubblici, due appartenenti al Corpo della guardia di finanza e uno alla Polizia ferroviaria, congedati a domanda, hanno chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 e l’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi.
Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva e chiesto il rigetto. L’INPS ha eccepito a sua volta il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa. La causa è stata discussa all’udienza del 27 marzo 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle Amministrazioni statali e la ritiene fondata. Richiamando il principio affermato dal C.G.A., sez. giur., n. 865 del 2022, con i precedenti di Cons. St., sez. III, n. 1231 del 2019 e sez. VI, n. 6465 del 2010 e n. 329 del 2006, il TAR conferma che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale. Ne deriva l’estromissione dei Ministeri e, per le medesime ragioni, l’infondatezza dell’identica eccezione proposta dall’INPS.
Quanto alla prescrizione, il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui l’eccezione, in senso proprio, deve essere corredata dalla specificazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa la data di inizio del corso prescrizionale. L’INPS si è limitata a indicare dubitativamente la data di collocazione a riposo, senza dedurre e documentare la data di liquidazione del trattamento di fine servizio, come richiesto da TAR Lazio Roma, sez. V, n. 11406 del 2022. Essendo ignoto il dies a quo, l’eccezione è infondata e diventa superfluo esaminare gli atti interruttivi documentati dai ricorrenti.
Nel merito, il ricorso è accolto solo per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza. Il Collegio richiama le ragioni della sentenza C.G.A. n. 865 del 2022 e di Cons. St., sez. II, n. 10523 del 2023: la sostituzione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987 ad opera dell’art. 11, primo comma, l. n. 231/1990 e la successiva abrogazione di quest’ultima per effetto dell’art. 2268, comma 872, d.lgs. n. 66/2010 non producono reviviscenza della disciplina originaria. I richiami normativi si intendono quindi riferiti alla nuova disciplina. Quanto alla tempestività della domanda, il TAR richiama Cons. St. n. 1231 del 2019.
Per il terzo ricorrente, appartenente alla Polizia ferroviaria, il Collegio richiama la sentenza C.G.A. n. 1329 del 2022, che ha escluso dall’ambito applicativo dell’art. 6 bis la Polizia ferroviaria, non compresa tra le forze di polizia elencate dall’art. 16 l. n. 121/1981. Il ricorso è pertanto rigettato in parte qua.
Il TAR accoglie dunque il ricorso per i due appartenenti alla Guardia di finanza, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell’art. 16, sesto comma, l. n. 724/1994, e lo rigetta per il terzo. Le spese sono compensate in ragione della scelta del ricorso collettivo e dell’accoglimento parziale.
Nota della Redazione
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