L’unitarietà dell’amplamento abusivo impedisce il frazionamento del condono (Cass. pen. Sez. 3 n. 6077 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio di cui all’art. 39, comma 1, legge n. 724 del 1994, il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di revoca dell’ordine di demolizione, è titolato a sindacare la legittimità del provvedimento concessorio in sanatoria, disapplicandolo ove emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali di legge. Il limite volumetrico di 750 metri cubi, parametro per la sanabilità delle opere, costituisce un limite assoluto e inderogabile che non può essere eluso mediante la presentazione di plurime domande di condono relative a unità immobiliari ricavate da un abuso unitario: la volumetria va calcolata con riferimento all’intero edificio e non alle singole parti autonomamente considerate. L’eventuale frazionamento della proprietà delle unità abitative, successivo alla realizzazione dell’abuso e funzionale all’aggiramento del limite, non modifica l’unitarietà dell’intervento, ascrivibile alla condotta di un solo soggetto.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta di sospensione e revoca dell’ingiunzione a demolire emessa dal Pubblico ministero in esecuzione di una sentenza di condanna per il reato edilizio di cui all’art. 20, lett. b), legge n. 47 del 1985. La condanna riguardava la realizzazione abusiva di un secondo piano in soprelevazione, dal quale erano stati ricavati due appartamenti, successivamente oggetto di donazione ai figli della condannata. Gli odierni ricorrenti, divenuti proprietari delle due unità, avevano ottenuto separate concessioni edilizie in sanatoria ai sensi della legge n. 724 del 1994, presentando distinte domande di condono.
Il Tribunale aveva ritenuto illegittimi i provvedimenti di sanatoria, considerando l’ampliamento come un intervento unitario ascrivibile alla condotta della sola madre dei ricorrenti. La volumetria complessiva dell’abuso, considerato unitariamente insieme al torrino e al vano scala, superava il limite di 750 metri cubi stabilito per la sanabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi, condividendo l’impostazione del giudice dell’esecuzione. Ha premesso che il giudice penale è sempre titolato a esercitare il proprio sindacato sulla legittimità del titolo abilitativo in sanatoria, potendo disapplicarlo allorché sia stato emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali previste dalla legge per la sua esistenza. Tale potere di controllo non trova limite nella natura non palese o macroscopica dell’illegittimità: la funzione di fatto estintivo del reato propria del condono impone al giudice di verificare la sussistenza di tutti i presupposti, ivi inclusi il rispetto del limite temporale e di quello volumetrico.
Quanto al merito, la Corte ha richiamato il principio consolidato per cui, ai fini dell’individuazione dei limiti di sanabilità, ogni edificio va inteso quale complesso unitario. Le eventuali singole istanze presentate per le separate unità che compongono l’edificio devono riferirsi a un’unica concessione in sanatoria, onde evitare l’elusione del tetto volumetrico attraverso la considerazione di ciascuna parte in luogo dell’intero complesso. Il frazionamento della proprietà successivo alla realizzazione dell’abuso non scalfisce l’unitarietà dell’intervento.
Nel caso di specie, l’ampliamento era stato realizzato dalla madre dei ricorrenti, unica autrice della condotta illecita. La donazione del lastrico solare ai figli, anteriore alla costruzione, era stata funzionale al conseguimento del risultato finale: i due appartamenti abusivi, in quanto tali, non avrebbero mai potuto essere oggetto di trasferimento, essendo nullo l’atto ai sensi dell’art. 17 legge n. 47 del 1985. I ricorrenti, che avevano assistito alla realizzazione dell’abuso senza impedirla, non potevano invocare la buona fede, dovendosi valutare quest’ultima al momento della presentazione delle domande di condono.
Quanto al computo volumetrico, la Corte ha escluso che il torrino e il vano scala potessero qualificarsi come volume tecnico, trattandosi di parti integranti del corpo di fabbrica. La loro inclusione nel calcolo della volumetria complessiva, che superava il limite dei 750 metri cubi, risultava pertanto corretta.
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Nota della Redazione
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