Esecuzione del giudicato e riparto dell’onere probatorio nell’ottemperanza (TAR Sicilia n. 449 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente che alleghi il titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato assolve l’onere probatorio sul fatto costitutivo del diritto all’esecuzione ai sensi dell’art. 112 c.p.a.. In applicazione dell’art. 2697 c.c., incombe sull’Amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, e dunque l’avvenuto adempimento o l’inefficacia del titolo. Il ricorso è pertanto fondato quando l’Amministrazione non deduca né dimostri di aver dato esecuzione al giudicato. Il Commissario ad acta nominato in un dirigente della stessa Amministrazione debitrice non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Con precedente sentenza il giudice del lavoro aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto di usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per più anni scolastici, per un valore complessivo di euro 2000,00.
La ricorrente ha rappresentato che l’Amministrazione non aveva spontaneamente dato esecuzione alla sentenza, sebbene ritualmente notificata e passata in giudicato. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle spese. Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, sussistendo tutti i presupposti di legge dell’ottemperanza. La pretesa del ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, ed è decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Non risulta, per converso, che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.
Il passaggio centrale riguarda il riparto dell’onere probatorio. Il Collegio ha fatto applicazione dell’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Su questa base, incombeva sull’Amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tale fatto ovvero l’estinzione del diritto. L’Amministrazione, pur se evocata, non ha dedotto di aver adempiuto, né ha fornito alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine di integrale ottemperanza al giudicato nel termine di novanta giorni.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione del Ministero, con facoltà di delega e ulteriore termine di novanta giorni. Il Commissario non avrà diritto ad alcun compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come richiamato dalla legge n. 208/2015.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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