Pubblicità occulta del social network e competenza AGCOM sugli obblighi di trasparenza (Cons. Stato n. 4708 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di comunicazioni commerciali audiovisive, la competenza a sanzionare la violazione degli specifici obblighi di trasparenza e riconoscibilità posti a carico dell’operatore televisivo dal d.lgs. n. 208/2021 spetta all’AGCOM e non all’AGCM, poiché vengono in rilievo non già pratiche commerciali scorrette, ma la violazione di un autonomo obbligo di condotta del fornitore di servizi di media, a prescindere dalla portata offensiva verso i consumatori. La fattispecie di comunicazione commerciale audiovisiva occulta non presuppone la prova di un rapporto di committenza, potendo il fine promozionale desumersi da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. L’emittente risponde quando l’effetto promozionale sia oggettivamente prodotto ed esigibile dalla sua diligenza professionale, anche se l’interesse perseguito sia proprio. Il regolamento sanzionatorio dell’Autorità e il riparto interno tra funzione di indirizzo e funzione dispositiva non integrano vizio di legittimità ove il privato non dimostri la concreta lesione del diritto di difesa. Le comunicazioni istituzionali restano soggette alla sola disciplina dell’art. 1, comma 6, legge n. 150/2000, che prevale sulla norma secondaria estensiva.

Il Fatto

Nell’ambito dell’attività di vigilanza sulla programmazione televisiva, l’AGCOM ha chiesto alla società concessionaria del servizio pubblico informazioni sugli accordi con una piattaforma social e sulla partecipazione di alcuni conduttori al Festival della canzone italiana. All’esito dell’istruttoria l’Autorità ha contestato due condotte: l’omessa identificazione dell’inserimento di prodotti dopo le interruzioni pubblicitarie e la diffusione di comunicazione commerciale audiovisiva occulta in favore del social network, mediante reiterate citazioni verbali e visive del servizio e del profilo del conduttore.

La società ha impugnato la delibera sanzionatoria davanti al TAR Lazio, che ha accolto il ricorso solo per la prima condotta. Contro tale pronuncia la società ha proposto appello principale e l’Autorità appello incidentale sul capo favorevole alla ricorrente.

La Motivazione della Corte

Sul riparto di competenze il Collegio richiama il percorso giurisprudenziale ricostruito dalla Sez. VI n. 10470/2024. Le norme invocate impongono ai fornitori di servizi di media specifici obblighi di condotta: rendere prontamente riconoscibili le comunicazioni commerciali, vietare quelle occulte e informare il telespettatore dell’inserimento di prodotti. L’intervento dell’Autorità resta entro questo perimetro e non invade il campo dell’AGCM, perché si contesta la violazione di un obbligo di settore, non una condotta decettiva verso i consumatori. Determinante è il richiamo dell’art. 23, lett. m), Codice del consumo, che fa salva la disciplina speciale. L’AGCM, peraltro, non è intervenuta.

Sui vizi procedimentali la Corte esclude un’incompetenza in senso proprio e ritiene correttamente adottato il provvedimento dalla struttura competente. Il principio di separazione tra funzione istruttoria e decisoria non ha valenza assoluta, neppure per sanzioni di natura sostanzialmente penale: è compatibile con l’art. 6, par. 1, CEDU che l’organo amministrativo irroghi la sanzione, purché sia garantito il ricorso a un giudice di piena giurisdizione (richiamate Cons. Stato n. 1596/2015 e n. 2081/2021). Gli interventi del Consiglio rientrano nei poteri di indirizzo previsti dall’art. 12-bis ROF, e l’art. 30 dello stesso regolamento consente la designazione di commissari per seguire l’istruttoria.

Sulla condotta di promozione del social, la Corte conferma la sentenza. La nozione di comunicazione commerciale audiovisiva occulta dell’art. 3, comma 1, lett. rr), d.lgs. n. 208/2021 non esige la prova del rapporto di committenza, altrimenti la finalità occulta sarebbe sempre vanificata. L’effetto promozionale è desumibile da elementi presuntivi e risulta qui evidente, essendo intimamente connesso alla strategia editoriale volontariamente perseguita e ai benefici economici che ne sono derivati. Non rileva che l’interesse perseguito fosse proprio dell’emittente: l’art. 3, comma 1, lett. pp) ricomprende l’autopromozione. Il richiamo esclusivo a un solo social, a fronte di altre piattaforme parimenti attive, conferma il carattere non trasparente della comunicazione.

Sulla quantificazione, la Corte ritiene la sanzione coerente con l’art. 11 della legge n. 689/1981 e con le linee guida dell’Autorità, avuto riguardo alla risonanza dell’evento, al grado di diligenza esigibile dal concessionario pubblico e alla capacità economica dell’ente.

L’appello incidentale dell’Autorità è infondato. Le “cartoline” regionali non sono comunicazione commerciale audiovisiva, non promuovendo beni o servizi di un operatore economico. L’art. 1, comma 6, legge n. 150/2000 esenta le comunicazioni istituzionali da tutti i limiti in materia di pubblicità: la norma secondaria estensiva non può prevalere sulla norma primaria, non essendo individuate disposizioni sovranazionali incompatibili. Gli appelli sono respinti e le spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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