Concessione demaniale e pertinenza al bar (TAR Lombardia n. 478 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La destinazione di un bene del demanio lacuale a pertinenza di un immobile comunale, disposta dal Comune quando era concessionario del bene, esaurisce i suoi effetti con la cessazione di quella concessione e non è opponibile all’ente al quale la legge affida la gestione demaniale. La durata della concessione non si allinea a quella della locazione dell’immobile, perché un ente pubblico non può vedersi sottratta per convenzione tra terzi la funzione conferitagli dalla legge. L’obbligo di gara per le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo discende dal diritto dell’Unione e rende la scelta dell’amministrazione obbligata, senza necessità di motivazione sull’interesse pubblico. Le proroghe ex lege di tali concessioni vanno disapplicate per contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE.

Il Fatto

Nel 1991 la ricorrente ottenne l’appalto dei lavori di ristrutturazione di un immobile comunale adibito a bar, comprendenti il rifacimento del pontile a lago, dietro corrispettivo della locazione trentennale dell’esercizio. Nel 1992, quando il Comune era concessionario del pontile, fu stipulata una convenzione che consentiva alla ricorrente di utilizzarlo quale pertinenza del bar, per la durata della locazione e sue proroghe.

Nel 2010 il pontile fu concesso direttamente alla ricorrente dal consorzio dei comuni, con scadenza al 31.12.2013; nel 2014 l’Autorità di Bacino rilasciò la concessione di rinnovo e ampliamento, con scadenza al 31.12.2022. Nel 2023 l’Autorità ha indetto l’asta per una nuova concessione. La ricorrente ha impugnato l’avviso, deducendo che la concessione dovesse durare fino al 2046, quanto la locazione del bar, e invocando le proroghe legislative.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina per primo il motivo sulla durata. La tesi secondo cui la concessione del pontile dovrebbe seguire la locazione del bar fino al 2046 è manifestamente infondata. La convenzione del 1992 prevedeva effettivamente l’allineamento delle durate, ma è stata superata dal mutamento del concessionario: la ricorrente è divenuta titolare di concessioni con scadenza al 31.12.2013 prima e al 31.12.2022 poi, sulle quali non poteva fondare alcun affidamento fino al 2046.

La destinazione pertinenziale impressa dal Comune non vincola l’Autorità di Bacino. Il rilievo è inammissibile, perché avrebbe dovuto essere svolto impugnando le concessioni del 2010 e del 2014. È comunque infondato: i beni del demanio lacuale appartengono allo Stato ex art. 822, primo comma, cod. civ., e le funzioni di gestione sono state trasferite alle regioni con gli artt. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998, poi esercitate dalle autorità di bacino. Il Comune aveva ricevuto il pontile in concessione dallo Stato, sicché la destinazione a pertinenza poteva operare solo finché ne aveva la disponibilità.

Il Collegio esclude poi che l’amministrazione dovesse esplicitare l’interesse pubblico e bilanciarlo con quello privato. L’obbligo di gara discende dal diritto dell’Unione, come affermato da Cons. Stato, ad. pl., n. 17/2021 e confermato da Cons. Stato, sez. VII, n. 2907 del 2025: si tratta di scelta obbligata.

Quanto al motivo sulle proroghe, il Tribunale ne prescinde dall’esame dell’interesse e lo rigetta nel merito. Le proroghe ex lege contrastano con il diritto europeo e vanno disapplicate, secondo l’indirizzo di Cons. Stato, sez. VII, n. 4479 del 2024, reso dopo la cassazione di Cass., sez. un., n. 32559 del 2023. Irrilevante è che la proroga sia successiva all’Adunanza plenaria. Respinte le obiezioni sull’assenza di interesse transfrontaliero e sulla natura non scarsa della risorsa. Il ricorso è in parte rigettato e in parte inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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