Sanatoria e nulla-osta in area protetta escludono silenzio-assenso se verifica natura boschiva (TAR Sicilia n. 2158 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sanatoria disciplinato dall’art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, per le opere su immobili sottoposti a vincolo il rilascio del titolo è subordinato al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo e il silenzio-assenso non si forma per il solo decorso del termine. La disciplina speciale della sanatoria prevale sulla regola generale dell’art. 20 della legge n. 241/1990 e sulla disciplina regionale che al silenzio attribuisca valore di assenso. Il diniego che si fondi esclusivamente sulla natura boschiva dell’area è illegittimo quando l’Amministrazione non contesta la perizia del privato sulla copertura arborea, nonostante l’ordine istruttorio rimasto ineseguito. Non è invece fondata la domanda di annullamento del decreto istitutivo dell’area protetta, adottato prima della legge-quadro statale e con partecipazione degli enti locali.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha negato la sanatoria richiesta ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 per un fabbricato adibito a ricovero di cavalli, composto da dieci box, oltre al provvedimento dell’Ente preposto che ha negato il nulla-osta. Ha chiesto altresì l’annullamento del decreto istitutivo dell’area naturale protetta e della determinazione comunale che aveva in precedenza respinto la domanda per omessa integrazione documentale, nonché la condanna delle Amministrazioni al risarcimento del danno o, in subordine, la corresponsione dell’indennizzo.

La questione arriva al giudice perché il ricorrente sostiene che il decreto istitutivo dell’area sia stato adottato secondo un procedimento dichiarato incostituzionale, con conseguente illegittimità derivata dei dinieghi, e che sul nulla-osta si sia comunque formato il silenzio-assenso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge la domanda di annullamento del decreto istitutivo dell’area protetta. La pronuncia di incostituzionalità non annulla i decreti istitutivi già adottati e, nel caso concreto, il procedimento ha contemplato una significativa partecipazione degli enti locali, con trasmissione della proposta ai Comuni, pubblicazione e presentazione di osservazioni. L’area risulta peraltro istituita prima dell’entrata in vigore della legge-quadro statale.

Il Collegio affronta poi il nodo del silenzio-assenso. Nel terzo condono il parere dell’autorità preposta al vincolo è necessario: l’art. 32 della legge n. 47/1985, riprodotto dall’art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, subordina il titolo in sanatoria al parere favorevole e, decorso il termine, consente solo di impugnare il silenzio-inadempimento. L’inerzia dell’autorità non equivale dunque ad assenso, prevalendo la disciplina speciale sulla previsione generale.

Nel merito il Tribunale osserva che i provvedimenti impugnati fanno esclusivo riferimento al vincolo di inedificabilità assoluta discendente dalla natura boscata dell’area. La nozione di bosco deriva dalla legge e dallo stato dei luoghi, mentre lo studio agricolo forestale allegato al Piano Regolatore ha valore meramente ricognitivo. La parte ricorrente ha depositato una perizia sulla percentuale delle essenze boschive, che indica una superficie e una copertura inferiori alla soglia normativa, mentre l’Amministrazione non ha replicato e non ha eseguito l’ordine istruttorio.

Da ciò l’accoglimento parziale: sono annullati il diniego comunale e il diniego di nulla-osta, con riattivazione del procedimento e nuova valutazione della dedotta natura non boschiva e di ogni altra ragione di reiezione. È invece inammissibile l’impugnazione della determinazione del 2010, superata dalla riapertura del procedimento. La domanda risarcitoria è respinta per difetto di allegazione e prova e la richiesta di indennizzo non è accolta, non avendo la parte sollecitato il potere sostitutivo. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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