Sospensione del giudizio per valutare la cessata materia del contendere (TAR Marche n. 910 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio amministrativo, qualora l’amministrazione, in adesione a sopravvenute evoluzioni giurisprudenziali, adotti nuove determinazioni favorevoli al ricorrente, il giudice, rilevata la possibile cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse, assegna alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un termine per il deposito di memorie sulla questione in rito, prima di definire il giudizio. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse consegue al venir meno dell’utilità della decisione, quando l’amministrazione ha già riconosciuto la pretesa sostanziale azionata in giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente pubblico, impugnava il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’INPS, nella parte in cui non gli venivano riconosciuti i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 legge n. 232/1990. Con il ricorso chiedeva, oltre all’annullamento dell’atto, l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento con l’inclusione dei predetti scatti, oltre interessi e rivalutazione.
L’INPS si costituiva in giudizio per resistere alla domanda.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche, in prossimità dell’udienza pubblica, ha rilevato che l’amministrazione resistente aveva depositato, in data 5 luglio 2026, una memoria con documentazione da cui poteva emergere la cessata materia del contendere o, quanto meno, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Tali nuove determinazioni, favorevoli alle istanze del ricorrente, risultavano adottate in adesione alle evoluzioni giurisprudenziali intervenute sull’oggetto del contendere, evidentemente riconoscendo il diritto ai benefici rivendicati.
Poiché parte ricorrente non aveva controdedotto e non era comparsa in udienza, il Collegio ha ritenuto di non definire immediatamente il giudizio, ma di assegnare alle parti il termine di trenta giorni per il deposito di memorie sulla questione in rito, esercitando il potere di cui all’art. 73, comma 3, cod. proc. amm..
La decisione assicura il contraddittorio e consente alle parti di rappresentare le proprie ragioni sull’eventuale effetto satisfattivo delle determinazioni assunte dall’amministrazione, riservando al Collegio ogni valutazione definitiva sulla definizione del giudizio in rito.
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Nota della Redazione
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