Spandimento fanghi legittimo con prescrizioni del Parco e intensificazione dei campionamenti (TAR Lombardia n. 2152 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di nulla osta allo spandimento in agricoltura di fanghi e digestato, la prescrizione che impone di intensificare i campionamenti sui terreni interessati non integra violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, poiché non modifica il contenuto sostanziale dell’atto, che accoglie l’istanza. La Carta dell’attitudine allo spandimento elaborata da Ersaf conserva validità vincolante, essendo richiamata dalla disciplina regionale di dettaglio, e la sua applicazione riflette la discrezionalità amministrativa nella tutela dei suoli vulnerabili. Il raddoppio dei campioni costituisce intensificazione del monitoraggio, non mera duplicazione delle analisi, e non è sindacabile se la parte non prova l’inutilità della cautela.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce rifiuti nel settore del recupero dei fanghi biologici di cui al d.lgs. n. 99/1992, trattati mediante biodigestione e restituiti come matrice liquida a potere fertilizzante, destinata all’iniezione al suolo. Alcune aziende agricole interessate alla fertilizzazione dei propri terreni si trovano nel perimetro del Parco Lombardo Valle del Ticino; la società ha quindi chiesto alla Città Metropolitana di Milano il relativo nulla osta.

Con il provvedimento impugnato, che recepisce il parere del Parco, il nulla osta viene rilasciato ma con una prescrizione: raddoppiare il numero di campioni sui terreni dei comuni di Abbiategrasso e Ozzero classificati “non adatti” o “moderatamente adatti” dalla Carta dell’attitudine allo spandimento, e su quelli prossimi al limite morfologico del terrazzo di valle o interni alla valle, in aree ricche di fontanili e acque sorgive. La società impugna tale prescrizione e il parere del Parco.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua l’oggetto del giudizio nella sola prescrizione che impone l’intensificazione dei campionamenti, potendo prescindere dalle eccezioni preliminari per l’infondatezza nel merito del ricorso.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, per essere stata la prescrizione introdotta dopo il parere del Parco senza contraddittorio. Il Tribunale osserva che il provvedimento non ha negato il nulla osta, ma lo ha rilasciato con adempimenti contestati nella loro ragionevolezza. Tali prescrizioni non sono idonee a modificare il contenuto sostanziale dell’atto, che accoglie l’istanza; manca quindi il presupposto del preavviso di rigetto.

Con il secondo motivo la società lamenta eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione, oltre alla violazione della DGR X/2031. Quest’ultima, disciplina regionale di dettaglio successiva alla Carta, sarebbe stata violata perché la Carta sarebbe stata superata. Il motivo è infondato: la stessa DGR richiede che alla domanda di nulla osta sia allegata la Carta, che non è quindi implicitamente abrogata e resta attuale e vincolante.

Il Collegio ritiene che la rilevanza della Carta vada riconosciuta in relazione alla descrizione della capacità dei suoli ad accogliere in generale i prodotti derivati da fanghi. I terreni interessati sono prossimi ad aree ricche di fontanili e acque sorgive, con potenziale rischio di alterazione che le prescrizioni mirano a evitare: esse non sono perciò irragionevoli. L’assunto della ricorrente sulla biodigestione termofila, che renderebbe inutili le cautele, non è supportato e non consente di sindacare la discrezionalità amministrativa.

Infine, la prescrizione qualificata come duplicazione consiste in realtà in un’intensificazione del monitoraggio, nella misura del doppio dei campioni: mezzo per rendere più efficace la rappresentazione delle caratteristiche qualitative della superficie, alla luce della particolare vulnerabilità dei suoli. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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