Punteggio numerico e criteri generici: illegittimo il diniego di finanziamento (Cons. Stato n. 7463 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico è idoneo a soddisfare l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241 del 1990 solo a condizione che la commissione giudicatrice abbia preventivamente fissato criteri di massima specifici e verificabili. Ove gli indicatori della lex specialis restino generici e non tradotti in sub-indicatori, descrittori o pesi, il punteggio numerico è privo di attitudine applicativa e non consente di ricostruire l’iter logico seguito. Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica resta nei limiti della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti e dell’errore evidente, ma comprende la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche. Non integra eccesso di potere giurisdizionale la sentenza che, riscontrata l’assenza di criteri predeterminati, dichiari irragionevole il punteggio e imponga all’amministrazione di rieditare la valutazione. È inammissibile l’integrazione postuma della motivazione mediante argomenti introdotti solo in giudizio.
Il Fatto
Una fondazione aveva chiesto alla Regione il finanziamento triennale di un premio giornalistico internazionale, a valere sui fondi previsti dall’art. 26, comma 4, L.R. 11 agosto 2014, n. 16 e dal relativo regolamento attuativo. La commissione giudicatrice le aveva attribuito 58 punti complessivi, sotto la soglia minima di 60/120 fissata dall’art. 8, comma 2, del Regolamento, con conseguente non ammissibilità della domanda e preclusione per l’intero triennio.
La ricorrente impugnava il decreto di rigetto e il presupposto verbale, dolendosi dell’indeterminatezza degli indicatori qualitativi e, in particolare, del punteggio di 8/30 assegnato per il profilo della capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale. Dopo il riesame disposto in sede cautelare, la commissione confermava l’esito. Il TAR Friuli Venezia Giulia accoglieva ricorso e motivi aggiunti; la Regione appellava, deducendo eccesso di potere giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’interpretazione dell’indicatore n. 4 dell’Allegato A, poiché da essa dipende la verifica del dedotto sconfinamento. Osserva che né il Regolamento, né l’Allegato, né il verbale consentono di comprendere quale contenuto la commissione abbia attribuito ai concetti di capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale. Il mero punteggio resta quindi privo di attitudine applicativa.
Richiamando l’indirizzo secondo cui il voto numerico sintetizza l’apprezzamento tecnico senza ulteriori spiegazioni (Cons. Stato n. 8036 del 2025), la Corte chiarisce che la sinteticità è ammessa solo se i criteri di massima sono stati prefissati. Tanto più i criteri sono articolati in sub-indicatori e descrittori, tanto più il numero è esaustivo (Cons. Stato n. 3911 del 2016; id. n. 5854 del 2023). Il sindacato giudiziale, del resto, non è meramente formale ma investe la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo (Cons. Stato n. 6320 del 2025; id. n. 5061 del 2026).
La sentenza di primo grado non ha censurato i parametri, ma la loro mancata traduzione in criteri verificabili. La Regione ha introdotto solo in giudizio i riferimenti a organizzazione interna, dotazione organica e aspetti gestionali: si tratta di integrazione postuma, poiché quei concetti non compaiono in alcun atto della lex specialis. Né soccorrono gli artt. 3 e 4 del Regolamento, che attengono ai requisiti di ammissibilità e non alla valutazione comparativa dei progetti.
Quanto alla comparazione con gli altri concorrenti, il TAR si è limitato a verificare la coerenza del verbale di riesame con gli atti, senza sostituirsi alla commissione. La Corte ritiene corretto il rilievo che la soddisfazione dei profili non si misura sulla lunghezza delle relazioni descrittive ma sulla oggettiva ricorrenza degli elementi. L’iniziativa, svolta da oltre vent’anni in collaborazione con la RAI, integra continuità, capacità organizzativa e affidabilità gestionale; l’8/30 appare perciò illogico. I tre criteri, in assenza di graduazione, concorrono in misura paritetica.
Il giudice di prime cure ha dunque constatato il difetto motivazionale senza attribuire un diverso valore al progetto. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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