Sequestro penale non sospende il termine per demolire l’abuso (Cass. pen. Sez. III n. 35876 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo del manufatto abusivo non costituisce impedimento assoluto all’esecuzione dell’ordine di demolizione e non sospende il termine di novanta giorni assegnato dall’ordinanza comunale. Il destinatario dell’ingiunzione ha l’onere di chiedere all’autorità giudiziaria il dissequestro, ai sensi dell’art. 85 disp. att. cod. proc. pen., al fine di ottemperare. Ne consegue che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale si perfeziona ipso iure per inottemperanza, indipendentemente dalla notifica dell’accertamento formale. L’istanza di sanatoria presentata dopo la scadenza del termine non impedisce l’effetto acquisitivo. Il giudicato amministrativo preclude al giudice penale la valutazione dei profili di illegittimità dedotti ed effettivamente decisi in quella sede, non di quelli estranei al decisum.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, divenuta irrevocabile l’11 novembre 2024, il contribuente era stato condannato per reati edilizi e paesaggistici, con ordine di demolizione delle opere abusive ex art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 e riduzione in pristino ex art. 181 d.lgs. n. 42/2004. Il manufatto era sottoposto a sequestro preventivo dal 26 novembre 2018.

L’ordinanza comunale di demolizione del 4 dicembre 2018 assegnava novanta giorni, spirati il 4 marzo 2019. L’istanza di sanatoria era stata presentata l’11 settembre 2019. Con decreto del 26 marzo 2026 la Corte di appello di Salerno disponeva il dissequestro e la restituzione al Comune, ritenuta perfezionata l’acquisizione. L’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. era rigettata con ordinanza dell’8 giugno 2026. I ricorrenti propongono ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza delle censure. Il provvedimento impugnato poggia su una sequenza temporale precisa: termine spirato il 4 marzo 2019, istanza di sanatoria dell’11 settembre 2019, sentenza del TAR del 22 settembre 2023, nessuna sospensione cautelare dell’ordinanza comunale. A quella data l’effetto acquisitivo si era già verificato.

Sul primo motivo, il Collegio richiama il consolidato orientamento di legittimità. Sez. III n. 29828 del 2023 esclude che il sequestro ostì all’esecuzione dell’ordine, potendo sempre essere richiesta l’autorizzazione all’accesso ai luoghi. Sez. III n. 22849 del 2021 e Sez. III n. 48187 del 2017 pongono a carico del responsabile l’onere di chiedere motivatamente il dissequestro ex art. 85 disp. att. cod. proc. pen.. La Corte dà atto che la giurisprudenza amministrativa è più variegata, ma non si discosta dall’indirizzo di legittimità, tanto più che l’inerzia dei ricorrenti è proseguita dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Quanto al secondo motivo, la sentenza del TAR non ha affrontato il rapporto tra perfezionamento della fattispecie acquisitiva e istanza di sanatoria, né l’incidenza del sequestro sul termine. Richiamando Sez. III n. 11316 del 2022 e Sez. III n. 37948 del 2024, la Corte ribadisce che la preclusione del giudicato amministrativo opera solo per i profili dedotti ed effettivamente decisi, non per quelli deducibili e non esaminati.

Il terzo motivo è infondato: la Corte territoriale non ha usurpato competenze amministrative, ma ha preso atto del perfezionamento della fattispecie ai soli fini dell’individuazione dell’avente diritto alla restituzione. L’inottemperanza all’ordine entro novanta giorni determina l’automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale (Sez. III n. 17418 del 2023; Sez. III n. 23718 del 2016).

L’ultimo motivo cade perché l’istanza di conformità è comunque successiva all’acquisizione. La Corte precisa che la domanda ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 va presentata prima del decorso dei novanta giorni (Sez. III n. 14130 del 2025) e che l’impossibilità di autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 preclude la sanatoria urbanistica, non applicandosi nella specie gli artt. 36-bis e 37 d.P.R. n. 380/2001. I ricorrenti sono condannati alle spese e a euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 85 c.p.p.

Tutte le 41 sentenze sull'art. 85 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *