Rinuncia irrituale e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Marche n. 903 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia irrituale al ricorso, carente della firma della parte o della procura speciale, non può produrre l’effetto estintivo tipico previsto dall’art. 84 c.p.a., ma può essere comunque valutata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. In tale evenienza, il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La condanna alle spese può essere disposta a favore della parte resistente che abbia avanzato domanda per soccombenza virtuale, quando il ricorso risulti, a sommaria delibazione, diretto avverso un parere non definitivo e comunque emanato senza macroscopici travisamenti in fatto o manifeste illogicità.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il verbale n. 8/2025 del Comitato Tecnico Regionale, con cui era stato determinato il divieto di costruzione per lo stabilimento dalla stessa gestito, nonché il parere del 09.04.2025 del Gruppo di Lavoro del CTR, che aveva formulato proposta di divieto ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 105/2015 e dell’art. 16 del medesimo decreto. Si sono costituite per resistere le Amministrazioni intimate e l’Ordine degli Ingegneri di Ancona, intervenendo ad opponendum un’associazione ambientalista.

Con memoria depositata il 29 aprile 2026, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, non avendo più interesse alla sua decisione. L’Ordine degli Ingegneri ha insistito per la condanna alle spese, in base alla soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il TAR Marche ha preliminarmente verificato la possibilità di definire il giudizio in rito, rilevando che la dichiarazione di rinuncia presentata dalla società ricorrente doveva considerarsi irrituale, difettando la firma della parte o la procura speciale richiesta dall’art. 84 c.p.a.

Tale carenza, tuttavia, non ha impedito al Collegio di valutare la dichiarazione come espressione di un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, richiamando il principio per cui la rinuncia irrituale può essere comunque interpretata come manifestazione della volontà della parte di non coltivare il giudizio. Su tale base, il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Quanto alle spese, il Collegio ha accolto la domanda dell’Ordine degli Ingegneri, condannando la società ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori per soccombenza virtuale. A sostegno di tale statuizione, il TAR ha evidenziato che il mezzo di gravame era stato diretto avverso un parere non definitivo e comunque emanato in assenza di macroscopici travisamenti in fatto o manifeste illogicità, che potessero metterne in dubbio l’attendibilità tecnico-discrezionale. Le altre spese sono state compensate, in ragione della definizione in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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