L’esecuzione forzata delle sentenze del giudice ordinario del lavoro non richiede la spedizione in forma esecutiva (TAR Molise n. 174 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, per portare ad esecuzione una sentenza del giudice ordinario, a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva. Ai sensi del novellato art. 475 cod. proc. civ., la notifica all’amministrazione debitrice di una copia conforme all’originale della sentenza, con la quale si intende azionare il giudicato, è modalità adeguata a soddisfare le formalità richieste per l’esecuzione. La sentenza del giudice del lavoro, che riconosce il diritto del docente precario alla carta del docente, rientra tra i titoli eseguibili tramite il giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il Fatto
Una docente precaria, che aveva prestato servizio come supplente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, aveva ottenuto dal Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che ne accertava il diritto a percepire il beneficio della carta del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 2.500,00.
Rimasta inadempiuta l’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle penalità di mora. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza, ritenendo provato il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notifica all’amministrazione. Sul punto, il Collegio ha chiarito che la notifica di una copia conforme della sentenza è titolo idoneo per l’esecuzione forzata. Ciò in quanto la riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022 ha novellato l’art. 475 cod. proc. civ., eliminando, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva, richiedendo esclusivamente il rilascio di una copia attestata conforme all’originale.
Nel merito, il Tribunale ha accertato l’inadempimento del Ministero, che non aveva dato esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, la quale aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a vedersi attribuita la somma di € 2.500,00 per gli anni scolastici indicati. Ha pertanto ordinato all’amministrazione di adempiere nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
In considerazione del perdurante inadempimento, il Collegio ha nominato fin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che dovrà provvedere in luogo dell’amministrazione, su istanza di parte, in caso di vana scadenza del termine assegnato.
Quanto alla richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR l’ha respinta, non ravvisando allo stato i presupposti, ma ha espressamente riservato una diversa e successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione con il commissario nominato. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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