Notifica del titolo esecutivo al domicilio digitale del Registro PP.AA. e termine dilatorio di 120 giorni (TAR Lombardia n. 3342 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, costituendo tale giudizio uno strumento alternativo all’esecuzione forzata. Detto termine decorre solo dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede legale dell’amministrazione debitrice, effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata estratto dai pubblici elenchi secondo la gerarchia fissata dall’art. 16-ter, comma 1, D.Lgs. n. 179/2012. La notifica è validamente effettuata al domicilio digitale indicato nel Registro IPA solo in via residuale, qualora l’amministrazione non abbia provveduto a comunicare il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA., ai sensi dell’art. 16, comma 12, del medesimo decreto. La notificazione presso l’Avvocatura dello Stato non è idonea a far decorrere il termine dilatorio, essendo prevista solo a fini processuali.
Il Fatto
Una docente, già vittoriosa in un giudizio davanti al Tribunale di Monza in funzione di Giudice del Lavoro, aveva ottenuto il riconoscimento del diritto alla “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per diverse annualità, con condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento di complessivi € 2.500,00. A fronte del mancato adempimento da parte dell’amministrazione, la ricorrente proponeva azione di ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’accoglimento della domanda e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con memoria di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso, connessi al mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, in virtù del quale le pubbliche amministrazioni completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il giudice amministrativo ha chiarito che tale disposizione si applica anche al giudizio di ottemperanza, considerata la sua natura di strumento di esecuzione forzata in via alternativa rispetto a quella ordinaria, quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato.
La norma mira a consentire all’amministrazione di concludere il procedimento di pagamento spontaneo prima dell’introduzione della procedura giudiziale di esecuzione. Ne consegue che la notifica del titolo esecutivo, effettuata a mezzo posta elettronica certificata, deve essere indirizzata al domicilio digitale che individui la sede legale del debitore, correttamente estratto dai pubblici elenchi. Il Collegio ha quindi richiamato la disciplina dell’art. 16-ter, comma 1, D.Lgs. n. 179/2012, che individua i pubblici elenchi da cui attingere l’indirizzo, includendovi il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia e il Registro delle PP.AA., ma non il Registro IPA.
L’utilizzo del domicilio digitale presente sul Registro IPA è consentito, ai sensi del comma 1-ter della medesima disposizione, solo in via sussidiaria, nel caso di mancata indicazione dell’indirizzo nel Registro delle PP.AA. di cui all’art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012. Il Collegio ha escluso che l’art. 3-bis, comma 1-bis, legge n. 53/1994, come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022, possa condurre a una diversa conclusione, trattandosi di norma di raccordo che ribadisce la validità della notifica all’indirizzo “individuato” secondo la disciplina del citato art. 16-ter, comma 1-ter.
Nel caso di specie, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva correttamente inserito nel Registro delle PP.AA. il proprio indirizzo PEC quale domicilio digitale eletto per le notificazioni degli atti giudiziari. La sentenza era stata invece notificata agli indirizzi PEC della Direzione Regionale Lombardia e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Monza-Brianza, nonché all’indirizzo estratto dal Registro IPA, nessuno dei quali idoneo a individuare il debitore tenuto all’adempimento, ossia l’amministrazione centrale. La notificazione presso l’Avvocatura dello Stato non è stata ritenuta surrogatoria, essendo prevista solo a fini processuali e non già per gli effetti sostanziali dell’art. 14.
La mancata notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’ente, secondo le regole sopra precisate, ha determinato la mancata decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni e la conseguente declaratoria di inammissibilità dell’azione di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della difesa di mero stile dell’amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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