Parità di trattamento e obbligo di motivazione nella valutazione delle offerte (TAR Calabria n. 1267 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In una procedura di selezione per l’accesso a contributi pubblici, il principio di parità di trattamento impone che offerte sostanzialmente analoghe ricevano valutazioni coerenti. Il differente punteggio attribuito a proposte comparabili deve trovare spiegazione nei verbali della Commissione o essere chiarito in giudizio dall’amministrazione. In difetto, la valutazione è illegittima per eccesso di potere e la Commissione va riconvocata per rideterminare il giudizio in coerenza con i criteri applicati alle altre offerte. L’obbligo di predeterminazione dei criteri è invece rispettato quando l’Avviso fissa criteri e sub-criteri e la Commissione, prima dello scrutinio, predisponga una check-list che distingua gli elementi oggettivi da quelli a giudizio sintetico. La coincidenza dei punteggi espressi da tutti i commissari non integra di per sé violazione del divieto di collegialità, potendo essere l’esito di un confronto dialettico.
Il Fatto
La Regione Calabria ha approvato, con D.D.G. n. 1780/2022, un Avviso pubblico per il sostegno alle imprese femminili nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione. La società ricorrente ha presentato domanda di partecipazione, conseguendo un punteggio di 57,60, inferiore alla soglia minima di 60/100, e non è stata ammessa al finanziamento. L’istanza di riesame in autotutela è stata respinta, con conferma del punteggio.
Approvata la graduatoria definitiva con D.D.G. n. 17204/2022, la società ha chiesto l’accesso agli atti della procedura, incontrando l’opposizione dei controinteressati. Ha quindi impugnato gli atti davanti al TAR Calabria, contestando il punto 4.6 dell’Avviso e la modalità collegiale di valutazione, e ha proposto motivi aggiunti dopo l’ostensione delle domande delle imprese ammesse, lamentando la disparità di trattamento rispetto a un’offerta ritenuta analoga.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente i motivi aggiunti e li ritiene fondati. Dal confronto tra le offerte della ricorrente e di altra impresa ammessa emergono numerosi punti in comune, a fronte dei quali il differente punteggio non trova spiegazione. A titolo di esempio, sul criterio relativo alle innovazioni di prodotto e di processo il punteggio dell’impresa ammessa è di 3,33 (BUONO), quello della ricorrente di 1,67 (MEDIOCRE), pur basandosi entrambe le proposte su un sito con pagamento online e su un sistema di domotica. Analoghe difformità si registrano sugli altri criteri richiamati.
La spiegazione di tali differenze non emerge dai verbali della procedura, né è stata fornita in giudizio dalla difesa dell’amministrazione, che non ha replicato sul punto. Da qui la manifesta ingiustizia e la violazione del principio di parità di trattamento: la Commissione è tenuta a rideterminare la propria espressione valutativa sull’offerta della ricorrente, in termini coerenti con i criteri impiegati per le altre offerte, ove non sussistano circostanze idonee a giustificare un differente giudizio.
Quanto al ricorso introduttivo, entrambi i motivi sono infondati. Il primo contesta la violazione dell’obbligo di predeterminazione dei criteri e l’illegittimità del punto 4.6 dell’Avviso quale “norma in bianco”. Il Collegio rileva che l’Avviso ha definito quattro criteri, ciascuno articolato in sub-criteri, e ha previsto che, per gli elementi non oggettivi, la Commissione utilizzi un giudizio sintetico tra sette predeterminati. Dai verbali risulta inoltre che la Commissione ha predisposto, prima dello scrutinio, una check-list valutativa. I criteri risultano dunque predeterminati e declinati in concreto.
Il secondo motivo lamenta una valutazione sostanzialmente collegiale. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 16/2022, secondo cui i commissari possono confrontarsi prima di attribuire individualmente il punteggio, purché il confronto non si traduca in punteggi precostituiti. Nel caso concreto non era previsto il metodo del confronto a coppie e la lex specialis non imponeva l’autonoma verbalizzazione delle valutazioni individuali. La circostanza che tutti i commissari abbiano attribuito identico punteggio non è di per sé indizio di illegittimità, potendo rappresentare l’esito di un dialettico confronto, in assenza di prova contraria.
Il ricorso per motivi aggiunti è dunque accolto nei limiti indicati; il ricorso introduttivo è respinto. Sulla domanda di accesso ex art. 116, comma 2, del c.p.a. è dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stati esibiti tutti gli atti richiesti dopo la notifica del ricorso. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra ricorrente e amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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