Punteggio tecnico e titolo nullo irrilevante ai fini della comprova del servizio (TAR Sardegna n. 85 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale per servizi pregressi offerti in gara, non assume rilievo la validità del titolo giuridico sulla cui base l’attività di progettazione è stata svolta, ma soltanto che essa sia stata effettivamente eseguita e a regola d’arte, secondo le prescrizioni della lex specialis. Il limite quinquennale di cui all’art. 46, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, che consente alla società di avvalersi dei requisiti dei propri soci entro cinque anni dalla costituzione, attiene ai requisiti di partecipazione e non ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica. La mancata produzione della documentazione richiesta dal disciplinare a comprova della paternità del servizio non è sanabile mediante soccorso istruttorio, operando il divieto di integrazione postuma della documentazione che compone l’offerta tecnica. L’art. 18, comma 2, l. n. 241/1990 non impone l’acquisizione d’ufficio di documenti non più nella disponibilità della stazione appaltante, essendo stata la relativa funzione e l’archivio trasferiti ad altro soggetto.

Il Fatto

La ricorrente, mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, partecipava alla gara indetta da ANAS per un accordo quadro suddiviso in lotti, relativo al lotto 2 (Sardegna). All’esito delle operazioni, risultava seconda con punti 70,120, mentre l’aggiudicazione veniva disposta in favore del raggruppamento controinteressato, primo graduato con punti 76,900.

La ricorrente impugnava l’aggiudicazione deducendo l’illegittima attribuzione, all’aggiudicataria, di punti 7,5 in relazione al criterio premiale relativo alla progettazione di una nuova opera d’arte, sul presupposto che il servizio dichiarato fosse stato in realtà eseguito da altri professionisti. In via subordinata lamentava l’omessa valorizzazione di un proprio progetto e, con motivi aggiunti, deduceva la nullità dei contratti prodotti in giudizio dall’aggiudicataria, invocando l’autotutela obbligatoria di ANAS.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura relativa ai cartigli del progetto. Secondo la ricorrente, l’indicazione del nome del direttore tecnico dell’aggiudicataria alla voce “Redatto” sarebbe priva di valore, dovendosi ricondurre la paternità del progetto esecutivo al firmatario che appone il timbro. La tesi è respinta: seguendola, si giungerebbe a negare qualsiasi rilevanza a un dato formale che, se interpretato in tal modo, non avrebbe alcun significato.

Sul punto decisivo dei contratti depositati in giudizio, il Tribunale esclude che la loro eventuale nullità possa incidere sull’attribuzione del punteggio. La lex specialis non richiedeva la validità del titolo negoziale, ma solo la prova che l’attività fosse stata effettivamente svolta e a regola d’arte. I contratti, ancorché attinti dai più disparati vizi, hanno prodotto effetti e ricevuto regolare esecuzione. Neppure il dedotto vizio del divieto di subappalto della progettazione assume rilievo nella procedura in esame.

Quanto all’invocata autotutela obbligatoria, il Collegio ne ribadisce il carattere residuale ed eccezionale. Richiamando l’orientamento di TAR Napoli, sez. III, n. 5455 del 2024, si afferma che il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell’amministrazione e che l’istanza di parte ha portata meramente sollecitatoria.

Il limite quinquennale dell’art. 46, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 è dichiarato non pertinente: la norma attiene ai requisiti di partecipazione e non ai criteri di attribuzione dei punteggi nella valutazione delle offerte tecniche. Quanto alla certificazione del committente, si osserva che la cessionaria del ramo d’azienda era l’unico soggetto legittimato a rilasciarla.

Sul secondo motivo, il Tribunale esclude l’applicabilità del soccorso istruttorio alla documentazione dell’offerta tecnica, richiamando l’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 e l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, nonché il principio di par condicio tra i concorrenti espresso da Cons. Stato n. 7870 del 2023. Parimenti inapplicabile è l’art. 18, comma 2, l. n. 241/1990, poiché la documentazione non era più nella disponibilità di ANAS, trasferita al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ricorso principale e motivi aggiunti sono quindi rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *