Punto prelievi di laboratorio extraregionale: illegittimo il diniego fondato su competenza territoriale (TAR Piemonte n. 1945 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La normativa regionale che consente ai titolari di laboratori di analisi di ottenere l’autorizzazione all’apertura di punti prelievo “ovunque ubicati nel territorio della Regione” non subordina il rilascio del titolo alla previa localizzazione del laboratorio di riferimento nel territorio regionale. Il punto prelievi costituisce struttura decentrata del laboratorio e svolge attività pre-analitica autonoma: la circostanza che il laboratorio principale sia autorizzato da altra Regione non integra un motivo di incompetenza territoriale dell’amministrazione chiamata ad autorizzare la sede periferica. Il diniego che imponga all’operatore extraregionale di dotarsi di un laboratorio principale in loco determina un ostacolo sproporzionato alla libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 TFUE, non giustificato da motivi imperativi di interesse generale. La disciplina regionale va pertanto interpretata in conformità al diritto dell’Unione.

Il Fatto

La ricorrente, società titolare di un laboratorio di analisi privato autorizzato e accreditato in Lombardia, individua in Novara una struttura sanitaria idonea ad ospitare un punto prelievi destinato alla raccolta dei campioni biologici da inviare al laboratorio di riferimento. Presenta quindi alla Regione Piemonte, il 5 agosto 2025, istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 5, 13 e 14 della legge regionale n. 55 del 1987.

Con nota del 7 agosto 2025 la Regione nega l’autorizzazione. Il diniego si fonda su una lettura dell’art. 5 della legge regionale n. 55/1987, come modificato dall’art. 102 della legge regionale n. 25 del 2021, secondo cui la Regione sarebbe competente ad autorizzare esclusivamente i laboratori presenti nel proprio territorio e i relativi punti prelievo, configurandosi una questione di competenza territoriale legata ai controlli delle commissioni di vigilanza delle ASL. La società impugna il provvedimento davanti al TAR Piemonte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi di ricorso e li ritiene entrambi fondati. Muove dall’art. 25, comma 13, della legge n. 833 del 1978, che impone ai presidi di diagnostica di laboratorio requisiti minimi uniformi sul territorio nazionale, e dal d.P.C.M. 10 febbraio 1984, che definisce i laboratori di analisi cliniche aperte al pubblico. Richiama poi l’art. 3 della legge regionale n. 55/1987, che subordina ad autorizzazione l’istituzione di punti per i prelievi, e l’art. 5 della stessa legge, che consente di autorizzare ulteriori punti prelievo “ovunque ubicati nel territorio della Regione” quali strutture decentrate.

Su questa base il TAR esclude che la normativa regionale richieda, anche solo implicitamente, la presenza di un laboratorio già autorizzato nel territorio piemontese. L’art. 5 non specifica nulla circa l’ubicazione del laboratorio di riferimento. Né la disciplina statale né quella regionale vietano che il punto prelievi sia aperto in una Regione diversa da quella che ha autorizzato e vigila sul laboratorio principale.

Il Collegio riconosce che i centri di prelievo sono strutture decentrate e non autonomi presidi diagnostici, ma ritiene che ciò non impedisca alla sede periferica di ricadere nella competenza amministrativa di una ASL diversa da quella che ha autorizzato il laboratorio. Il punto prelievi svolge attività pre-analitica in autonomia, con professionisti assegnati alla sede decentrata che erogano il servizio a utenti differenti.

Il diniego determina poi un ostacolo sproporzionato alla libertà di impresa e di stabilimento. Richiamando la giurisprudenza UE — Corte Giust. UE, sent. 29 novembre 2011, C-371/10, National Grid Indus e Corte Giust. UE, Grande Sezione, sent. 25 ottobre 2017, C-106/16, Polbud — il TAR ricorda che le restrizioni alla libertà di stabilimento sono ammesse solo se giustificate da motivi imperativi di interesse generale, idonee allo scopo e non eccedenti il necessario. La limitazione imposta all’operatore extraregionale non trova riscontro nella motivazione del provvedimento.

Il Collegio confuta anche l’argomento della vigilanza: le commissioni istituite presso ciascuna ASL provinciale controllano i requisiti delle strutture accreditate nelle zone di rispettiva pertinenza, sia per il laboratorio sia per il punto prelievi. Quanto al trasporto dei campioni, la distanza di circa 150 km tra Novara e il laboratorio, agevolmente percorribile in autostrada, consente il trasporto in sicurezza, con sistemi di refrigerazione controllata, tracciabilità elettronica e monitoraggio della catena del freddo. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento di diniego è annullato. La Regione dovrà riesaminare l’istanza secondo la procedura della legge regionale n. 55/1987. Spese compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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