Ottemperanza al giudicato e diniego delle astreintes per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 38 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, l’Amministrazione che non abbia provveduto nel termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è dichiarata inottemperante. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va rigettata quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative da valutarsi in concreto, avuto riguardo alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive. L’esiguità del debito costituisce ragione ostativa all’irrogazione delle astreintes. Il termine per l’esecuzione decorre dalla pubblicazione della sentenza di ottemperanza e, in caso di inutile decorso, opera la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, sezione Lavoro, con la sentenza n. 2140/2024 aveva accertato il diritto di una docente ad usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per determinate annualità e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. Il titolo, munito di formula esecutiva, era stato notificato all’Amministrazione debitrice ed era passato in giudicato.
Non avendo il Ministero dato esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto, senza fornire deduzioni sui pagamenti. Il TAR, con ordinanza, ha disposto la regolarizzazione del titolo, della certificazione di passaggio in giudicato e della procura, adempimento eseguito dalla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, rispetto al titolo passato in giudicato e ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’Amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali, né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.
Il ricorso è quindi fondato e va accolto, con declaratoria di inottemperanza del Ministero. Al resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di inutile decorso, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura e spese dell’Amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti.
Il Collegio rigetta invece la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo nell’esecuzione del giudicato. La disposizione esclude le astreintes quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
Nel caso di specie, rilevano, ai fini del diniego, le difficoltà di adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, unitamente all’esiguità del debito, tale da rendere la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Quanto alle spese, il deposito della documentazione munita di asseverazione solo a seguito dell’ordine di regolarizzazione, con dilatazione dei tempi del giudizio, integra un comportamento processuale che ne giustifica la compensazione. Il compenso del commissario, affidato a un dipendente pubblico, è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Nota della Redazione
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