Scatti stipendiali e indennità buonuscita anche per collocamento a domanda (TAR Sicilia n. 1458 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come introdotto dall’art. 21, comma 1, della legge n. 232/1990, attribuisce al personale delle forze di polizia, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei scatti stipendiali, senza distinguere tra appartenenti all’ordinamento civile e militare. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, disposta dall’art. 2268, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010, non determina la riviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 nella formulazione originaria, limitativa ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso; ne consegue che la cessazione dal servizio a domanda non è esclusa dal beneficio. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide solo sulla tempistica. Il diritto all’indennità si prescrive dalla conoscenza del prospetto di liquidazione, con onere probatorio a carico dell’INPS, unico soggetto obbligato al pagamento.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri e collocato in congedo a domanda, ha raggiunto al momento dell’istanza i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre accessori.
L’Istituto si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto. Il ricorrente ha insistito per l’accoglimento con memoria conclusionale. La causa è stata decisa all’udienza pubblica del 16 aprile 2025.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la ritiene infondata. Richiamando il principio affermato dal C.G.A., sez. giur., 28 luglio 2022, n. 865, con i precedenti di Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231 e sez. VI, 6 settembre 2010 n. 6465, ribadisce che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale.
Quanto alla prescrizione, il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità risultante dal prospetto di liquidazione e grava sull’INPS l’onere di specificare e provare la data di inizio del corso prescrizionale, trattandosi di eccezione in senso proprio (Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807; TAR Lazio, sez. V, 5 settembre 2022, n. 11406). Nella specie l’eccezione è formulata in termini generici e, comunque, il congedo è intervenuto il 30 giugno 2023, con la conseguenza che il quinquennio non è decorso.
Nel merito il ricorso è accolto sulla base del consolidato orientamento (Cons. Stato, sez. II, 5 dicembre 2023, n. 10523; 23 marzo 2023, n. 2982; C.G.A., sez. giur., 9 marzo 2023, n. 209). Il percorso argomentativo muove dall’originaria attribuzione dei sei aumenti periodici prevista dall’art. 13 della legge n. 804/1973, poi estesa dall’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 e dall’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, disposizioni tutte abrogate dall’art. 2268, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010. Il collegio esclude la riviviscenza della formulazione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, e ritiene che il codice abbia inteso abrogare anche quest’ultima, con la conseguenza che il limite ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso non è più operativo.
Trova così ragione l’art. 1911, comma 3, del c.o.m., che lascia ferma l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per tutte le forze di polizia, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale, ma funzionale alla decorrenza del collocamento dal 1° gennaio successivo, senza giustificare disparità tra chi presenta la domanda nell’anno di maturazione delle anzianità e chi nelle annualità successive.
Il Tribunale accoglie quindi la domanda e condanna l’INPS al pagamento di quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre accessori secondo l’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, con soli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624). Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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