Qualificazione delle spese tra opere edili e arredi nei contributi regionali (Cons. Stato n. 10140 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione delle spese ammesse a contributo pubblico regionale, nella alternativa tra opere edili e impiantistiche e macchinari, attrezzature, hardware e arredi, costituisce accertamento tecnico-giuridico che va condotto in concreto, alla luce della normativa settoriale e della effettiva funzione dell’intervento, e non risolto sul piano della sola discrezionalità amministrativa. I sistemi vetrati per divisori interni, anche se realizzati a secco e prefabbricati, assolvono funzione stabile di suddivisione e conformazione degli spazi e rientrano tra le opere edili, con necessità di titolo edilizio. I corpi illuminanti dotati di alimentatore integrato o separato costituiscono apparecchi elettrici utilizzatori ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), del d.m. n. 37/2008, non integrano un intervento impiantistico e sono riconducibili alla tipologia dei beni e delle attrezzature finanziabili. Il giudice amministrativo che condivida le conclusioni del verificatore non è tenuto a confutare analiticamente ogni rilievo di parte.

Il Fatto

Una società candida, nell’ambito di un Avviso pubblico regionale della Basilicata per il sostegno alle attività produttive con sede operativa in un centro urbano, un progetto di investimento articolato in attrezzature, hardware, arredi e servizi di consulenza, allegando i relativi preventivi.

La società delegata alla gestione dell’Avviso esclude alcune voci, ritenendole riconducibili alla Tipologia B.1 (opere edili ed impiantistiche) anziché alla Tipologia B.2 (macchinari, attrezzature, arredi), con conseguente riduzione del finanziamento concesso. Il TAR Basilicata respinge il ricorso. Propone appello la società, deducendo l’erronea qualificazione delle spese e la carenza istruttoria del primo giudice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua l’oggetto del contendere nella riferibilità delle spese non ammesse alle opere edili ed impiantistiche oppure agli arredi. Muovendo dal quadro normativo — art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, art. 6 del medesimo testo unico e Tabella A del d.lgs. n. 222/2016 — la Corte ritiene che la questione, di natura tecnica, non potesse essere risolta su base intuitiva.

Il primo giudice aveva qualificato la scelta dell’amministrazione come apprezzamento tecnico discrezionale, giudicando superfluo ogni approfondimento istruttorio. Il Consiglio di Stato disattende tale impostazione: la Sezione dispone verificazione affidata a un organo universitario, con analisi documentale e sopralluogo presso la sede operativa.

Quanto ai divisori vetrati, il verificatore li riconduce alla classe delle partizioni interne secondo la normativa UNI; la loro funzione è ridefinire la distribuzione degli spazi, incidendo sulla configurazione fisica dell’immobile, sui requisiti del regolamento edilizio e sul classamento fiscale. È irrilevante la natura “mobile” dei sistemi a secco. Correttamente essi rientrano nella Tipologia B.1, come confermato dal titolo edilizio presentato per la legittimazione delle opere.

Quanto ai corpi illuminanti, la Corte condivide la conclusione opposta. Gli apparecchi di illuminazione, con alimentatore integrato o separato, sono apparecchi elettrici utilizzatori e non parti dell’impianto elettrico, non essendo prevista la modifica dei circuiti di alimentazione o del quadro preesistente. Essi vanno ricondotti alla Tipologia B.2 e sono ammissibili al contributo.

Per le opere di falegnameria il verificatore distingue: le porte a bilico e le spallette laterali sono opere edili; le chiusure dei vani, la parete attrezzata e l’anta filomuro costituiscono complementi di arredo e rientrano nella Tipologia B.2. La Corte fa proprie tali conclusioni, richiamando il principio per cui il giudice che condivida gli esiti della verificazione esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del convincimento, senza dover confutare ogni allegazione di parte. L’accoglimento parziale del primo motivo assorbe la censura di disparità di trattamento. Le spese del doppio grado sono compensate; il compenso del verificatore è posto a carico della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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