Esame di maturità per candidati esterni: il TAR annulla la non ammissione e ordina la ripetizione delle prove orali rispettando il PDP (TAR Liguria n. 305 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce misura compensativa legittimamente prevista dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) la distribuzione “in maniera omogenea” delle prove di verifica, con limitazione “per quanto possibile” delle sovrapposizioni di verifiche e interrogazioni nella stessa giornata. La mancata applicazione di tale misura, in sede di esame preliminare per l’ammissione all’esame di Stato dei candidati esterni, può integrare un vizio di legittimità del giudizio di non ammissione, ove la concentrazione delle prove orali in un arco temporale ristretto abbia verosimilmente inciso negativamente sulla performance del candidato. In sede cautelare, sussiste il periculum in mora quando l’unica possibilità di sostenere l’esame di maturità senza perdita dell’anno scolastico è rappresentata dalla sessione straordinaria.
Il Fatto
Il ricorrente, studente dell’ultimo anno di scuola superiore, affetto da un disturbo d’ansia associato a oscillazioni del tono dell’umore e da disturbo dello spettro autistico di livello 1, aveva ottenuto dall’Istituto il riconoscimento di Bisogni Educativi Speciali (BES) e la conseguente predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), prevedente la misura compensativa della distribuzione “in maniera omogenea” delle prove, con limitazione “per quanto possibile” delle sovrapposizioni di verifiche e interrogazioni nella stessa giornata. Nell’anno scolastico 2025/2026, il ricorrente aveva cessato la frequenza scolastica optando per lo studio privatistico e presentandosi all’esame di maturità come candidato esterno, previo espletamento dell’esame preliminare di cui all’art. 5 dell’O.M. 54/2026.
In tale sede, aveva conseguito voti più che sufficienti nelle prove scritte, ma era entrato in crisi nelle prove orali, con esito di non ammissione all’esame di Stato, deliberata dal Consiglio di Classe in data 27/5/2026. Avverso tale delibera, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Liguria, lamentando la violazione delle misure compensative e dispensative previste dal PDP, a causa della concentrazione delle interrogazioni orali per plurime materie in soli due giorni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto prima facie fondata la censura relativa alla sovrapposizione delle interrogazioni relative a plurime materie in soli due giorni, in quanto tale modalità organizzativa appaia verosimilmente idonea a limitare la performance del ricorrente, in contrasto con la misura compensativa prevista dal PDP.
La valutazione prognostica sul fumus boni iuris si è pertanto incentrata sulla natura delle misure compensative, considerate non mere raccomandazioni, ma strumenti vincolanti per l’istituzione scolastica, la cui inosservanza può inficiare la legittimità della procedura valutativa, in particolare per un candidato con bisogni educativi speciali certificati.
Con riferimento al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che il mancato accoglimento dell’istanza cautelare avrebbe comportato la possibilità di effettuare l’esame di maturità unicamente nella sessione straordinaria di settembre, costituente l’ultima occasione per non perdere l’anno scolastico, con conseguente pregiudizio grave e irreparabile in capo al ricorrente.
Il TAR ha quindi accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e ordinando all’Amministrazione la riedizione delle sole prove orali dell’esame preliminare, con l’obbligo di comunicare al ricorrente l’inizio delle operazioni con almeno due giorni di anticipo e di articolare le prove su sei giorni, concludendo la procedura entro il 12.9.2026. Ha fissato, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 19.5.2027, compensando le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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