Preavviso di segnalazione in area riservata e onere probatorio dell’intermediario (ABF Collegio di Roma n. 1948 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sulle segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia, spetta all’intermediario segnalante provare che il cliente sia stato posto nelle condizioni di conoscere l’intenzione della banca di procedere alla segnalazione. Il preavviso può essere comunicato mediante pubblicazione nell’area riservata del sito dell’intermediario, purché il cliente abbia acconsentito contrattualmente a ricevere le comunicazioni con tale modalità e l’istituto dia riscontro dell’accesso e dell’SMS alert di avviso. La mancata contestazione specifica della tempestività della pubblicazione, secondo il principio di non contestazione, consente di ritenere accertata la circostanza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato con la banca un contratto di finanziamento nel novembre 2023. Per sopravvenute difficoltà familiari non aveva onorato puntualmente le rate, saldando poi il debito residuo mediante pagamento a saldo e stralcio. Lamentava quindi l’illegittimità delle segnalazioni negative eseguite dalla resistente nei sistemi di informazione creditizia, perché non precedute da idoneo preavviso: affermava di non aver ricevuto alcun SMS e di non aver avuto conoscenza del preavviso pubblicato in area personale, nonostante avesse comunicato all’istituto, nel giugno 2024, recapiti telefonici, indirizzo e-mail e PEC. Chiedeva pertanto la cancellazione delle segnalazioni.

La banca replicava che il preavviso, datato 13 maggio 2024, era stato pubblicato nell’area clienti il giorno successivo e che in pari data era stato inviato un SMS alert al numero indicato nel contratto. Il ricorrente contestava l’idoneità delle evidenze a comprovare la ricezione dell’SMS e l’effettiva conoscenza del preavviso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha inquadrato la doglianza nel perimetro dell’art. 125, comma 3, del TUB e dell’art. 5, comma 6, del Codice di deontologia, rilevando che il presupposto sostanziale delle segnalazioni non era contestato. Le parti non producevano visure, ma era pacifico che il nominativo fosse stato segnalato in CRIF.

Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento dell’Arbitro secondo cui l’onere di provare che il cliente è stato posto nelle condizioni di conoscere l’intenzione di segnalare grava sull’intermediario segnalante. La resistente aveva allegato il preavviso via web e le relative evidenze.

Il Collegio ha osservato che il Codice di condotta per i sistemi informativi privati in tema di crediti al consumo contempla espressamente la modalità di invio del preavviso mediante comunicazione messa a disposizione online nell’area riservata, richiamando la decisione n. 623/2023 del Collegio di Roma. L’istituto aveva prodotto riscontro della pubblicazione del 14 maggio 2024, dell’effettivo accesso del ricorrente all’area riservata e dell’SMS alert trasmesso in pari data. Aveva inoltre depositato le clausole contrattuali sottoscritte, con le quali il cliente aveva acconsentito a ricevere tutte le comunicazioni, incluse quelle previste per legge, tramite area riservata e altre tecniche a distanza.

Il Collegio ha poi rilevato che il ricorrente non aveva contestato espressamente la tempestività della pubblicazione del preavviso. Su questa base, applicando l’art. 2697 c.c. e il principio di non contestazione dell’art. 115 c.p.c., ha ritenuto accertata anche tale circostanza, richiamando la decisione n. 7716/2017 del Collegio di coordinamento. La domanda di cancellazione è stata pertanto respinta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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