Quiz di idoneità a responsabile tecnico e sindacato sulla risposta esatta (TAR Toscana n. 12 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati in una procedura selettiva è rimessa al merito dell’amministrazione, con i conseguenti limiti del sindacato giurisdizionale. Resta tuttavia sottoposta al controllo del giudice la valutazione circa la chiarezza della domanda e l’univocità della risposta ritenuta corretta, poiché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una sola soluzione esatta, per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost. Il sindacato è escluso quando la risposta indicata come corretta non presenti un grado di ambiguità tale da renderla opinabile e le alternative risultino palesemente erronee rispetto alla normativa vigente. La motivazione del diniego è congrua se esplicita il percorso logico seguito e risulta coerente con il dato normativo di riferimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha sostenuto presso la sezione regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali la verifica di idoneità a responsabile tecnico prevista dall’art. 13 del D.M. 120/2014, articolata in moduli a quiz predefiniti. Nei moduli obbligatorio e specialistico di categoria 8 le prove risultano sufficienti; nel modulo specialistico categorie 1-4-5 il punteggio riportato, pari a 29,5, non raggiunge il minimo di 30.
L’interessato ha contestato la correzione della risposta al quesito n. 26 della batteria, relativo alle modalità di registrazione delle quantità nel registro di carico e scarico. Egli aveva indicato la risposta “solo in chilogrammi”, mentre l’amministrazione ha ritenuto esatta quella “indifferentemente in chilogrammi, o in litri, o in metri cubi”. Il ricorso gerarchico è stato rigettato con provvedimento del Presidente dell’Albo del 2.2.2024, fondato sulla reiezione del Comitato Nazionale del 30.01.2024. Il candidato ha quindi impugnato il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Nella fase cautelare il Tribunale ha accolto l’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della sindacabilità delle scelte amministrative in materia di quiz selettivi. Richiamando un indirizzo costante, osserva che la selezione dei quesiti appartiene al merito, ma non è sottratta al controllo la valutazione sulla chiarezza della domanda e sull’univocità della risposta esatta, a presidio della par condicio dei candidati.
Sul piano sostanziale, il Tribunale verifica il dato normativo richiamato dal quesito. Il formulario del registro di carico e scarico approvato con il DM n. 148/1998 prevedeva, all’allegato C, che le quantità fossero espresse in chilogrammi o in litri o in metri cubi. Il DM n. 59/2023, adottato in attuazione dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020, ha approvato il nuovo formulario, che al punto 13 indica le quantità in chilogrammi e in litri. Il comunicato ministeriale del 1° ottobre 2024 conferma, al punto 14, le medesime unità di misura.
Ne segue che la risposta selezionata dal ricorrente, limitata ai soli chilogrammi, non trova appoggio né nel tenore letterale del quesito, che richiama le “quantità” senza vincolarle al peso, né nei formulari vigenti. Il Collegio esclude che l’avverbio “indifferentemente” renda la risposta corretta ambigua: esso non esclude la relativizzazione della scelta in rapporto alla tipologia e alle caratteristiche fisiche del rifiuto, con uso alternativo delle unità di misura solo ove possibile e corretto.
La motivazione del rigetto del ricorso gerarchico viene giudicata congrua, perché esplicita il percorso argomentativo e si allinea al dato normativo. Le alternative proposte nel quesito risultano palesemente errate. Il Tribunale respinge pertanto entrambi i motivi, trattati congiuntamente per connessione oggettiva, e dichiara il ricorso infondato. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità dei fatti di causa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.