Canone demaniale minimo anche per la concessione della società di distribuzione (TAR Puglia n. 16 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il canone di mero riconoscimento del carattere demaniale del bene, previsto dall’art. 39, comma 2, cod. nav. e dall’art. 37, comma 2, del regolamento di esecuzione, presuppone che il concessionario non ritragga dal bene demaniale alcun lucro o provento in senso soggettivo. Il perseguimento di finalità di pubblico interesse non è sufficiente, se non è omogeneo alla beneficenza e se l’attività è svolta secondo ordinarie dinamiche imprenditoriali. La società concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica, che opera per conseguire utili, non beneficia del canone ridotto. Resta perciò soggetta al canone minimo annuale di euro 2.500 stabilito dall’art. 100, comma 4, d.l. n. 104/2020, oltre all’imposta comunale aggiuntiva e al deposito cauzionale.
Il Fatto
La società ricorrente è concessionaria del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica sul territorio del Comune di Nardò e titolare di alcune concessioni demaniali marittime. Nel 2021 il Comune le ha comunicato l’aggiornamento in diminuzione delle misure unitarie del canone e ha chiesto il pagamento, per l’anno 2021, del canone quantificato nel minimo di euro 2.500 ai sensi dell’art. 100, comma 4, d.l. n. 104/2020, oltre all’imposta comunale aggiuntiva pari al 7,5% e al rinnovo del deposito cauzionale per un importo non inferiore al doppio del canone annuale.
La società ha impugnato le note innanzi al TAR. Con una prima sentenza il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello con rinvio e la società ha riassunto il giudizio, proponendo anche un autonomo ricorso per riassunzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i due ricorsi per oggettiva connessione delle domande. Il ricorso per riassunzione autonomo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: l’atto di riassunzione depositato nel ricorso principale dimostra la volontà di non coltivare l’ulteriore iniziativa.
Nel merito, la questione riguarda l’ambito applicativo dell’art. 100, comma 4, d.l. n. 104/2020, che fissa in via ordinaria il canone minimo annuo per l’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime. La società sostiene che la propria concessione rientri tra quelle di pubblico interesse, con applicazione del regime speciale degli artt. 39, comma 2, cod. nav. e 37, comma 2, reg. esec., e quindi del canone di mero riconoscimento.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in particolare la Sez. VII n. 5935 del 16.06.2023 e le pronunce conformi. Da essa ricava che il canone di mero riconoscimento non si applica quando la ritrazione di utili derivi, anche in modo indiretto e mediato, dall’impiego del bene demaniale. La finalità di pubblico interesse deve essere omogenea alla beneficenza e compatibile con l’assenza di lucro soggettivo.
La società, pur attestata l’indiscussa rilevanza pubblicistica dell’attività, esercita un’attività commerciale di imponenti dimensioni economiche. Dalla documentazione non emerge la prova contraria di una gestione secondo criteri di mera economicità e di sola copertura dei costi. Manca quindi il presupposto dell’assenza di lucro richiesto dall’art. 37, comma 2, reg. esec. cod. nav..
Il pubblico interesse che connota la concessione non è dissimile da quello cui è asservita ogni concessione demaniale marittima e non è equiparabile alle finalità di beneficenza. È dunque escluso che la concessione possa beneficiare di una posizione di eccezionale vantaggio. Il ricorso principale è infondato e viene rigettato; le spese sono compensate per la particolarità delle questioni.
Nota della Redazione
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