Sgravi contributivi e società facenti capo allo stesso soggetto: no all’esonero per assunzioni non genuine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15516 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esonero contributivo per nuove assunzioni, la clausola che esclude il beneficio per le assunzioni effettuate da datori di lavoro con i quali i lavoratori avevano già un rapporto, “anche tramite società collegate o controllate ovvero per interposta persona”, deve essere interpretata estensivamente. Il riferimento alle società facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto non si limita alle ipotesi di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c., ma ricomprende tutte le situazioni in cui il precedente datore e quello che assume siano riconducibili ad un comune nucleo proprietario. In tali evenienze, l’assunzione non realizza la finalità di promozione di forme di occupazione stabile ed è pertanto esclusa dall’agevolazione.
È, inoltre, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di motivazione, solleciti una nuova valutazione del compendio probatorio o contesti la scelta del giudice di merito di non considerare elementi istruttori rivelatisi non dirimenti.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata semplificata aveva fruito degli sgravi contributivi previsti dalla l. n. 190 del 2014 in relazione all’assunzione di lavoratori in precedenza occupati alle dipendenze di altre società. L’I.N.P.S., sulla base di un verbale di accertamento, contestava la legittimità delle agevolazioni, ritenendo che le società coinvolte fossero riconducibili ad un unico nucleo imprenditoriale e che le nuove assunzioni non fossero finalizzate alla creazione di nuova occupazione. Sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano respinto i ricorsi della società, confermando il recupero degli sgravi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili o infondati. Quanto al primo motivo, relativo ad un vizio di motivazione per la mancata risoluzione di una presunta contraddizione tra l’ordinanza istruttoria e la sentenza, il Collegio ha rilevato l’inammissibilità della censura sia per la presenza di una “doppia conforme”, sia perché il sindacato di legittimità resta circoscritto al “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., non configurandosi nella specie alcuna lacuna motivazionale.
Il secondo motivo, riguardante la violazione dell’art. 1, comma 118, l. n. 190 del 2014, è stato giudicato in parte inammissibile e in parte infondato. Inammissibile nella parte in cui sollecitava un riesame dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Infondato nella parte in cui si contestava l’interpretazione della norma. In proposito, la Corte ha richiamato un consolidato principio generale in materia di incentivi occupazionali, secondo cui la nozione di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o di società facenti capo allo stesso soggetto non è limitata ai rapporti formali di controllo o collegamento, ma ricomprende ogni situazione in cui sia riscontrabile un comune nucleo proprietario in grado di ideare operazioni coordinate di assunzione e licenziamento del medesimo personale. La Corte d’appello, avendo accertato la sussistenza di un disegno imprenditoriale unitario volto a trasferire il lavoro da un’azienda all’altra, ha correttamente negato la spettanza dell’esonero.
Il terzo motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile perché relativo a un profilo che la sentenza impugnata aveva consapevolmente trascurato, ritenendo sufficiente la disamina di altra questione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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