Inammissibile l’azione sul silenzio per atti istruttori endoprocedimentali richiesti dalla Soprintendenza (TAR Campania n. 37 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio dell’Amministrazione, disciplinata dagli artt. 31 e 117 c.p.a., è esperibile solo per ottenere l’adozione di un provvedimento espresso e definitivo, conclusivo di un procedimento o di una sua fase. Non sono satisfattivi dell’interesse azionato gli atti endoprocedimentali di carattere preparatorio o interlocutorio, ivi compresi quelli aventi finalità istruttoria. Ne consegue l’inammissibilità della domanda volta a ottenere la formazione e la trasmissione di chiarimenti e documenti richiesti dalla Soprintendenza ai fini del parere paesaggistico. Parimenti inammissibile è la domanda ex art. 31, comma 3, c.p.a. quando abbia ad oggetto la medesima attività istruttoria, così come quella concernente l’adozione di provvedimenti sanzionatori mai specificamente richiesti all’Amministrazione.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di immobili interessati da un’istanza di condono edilizio presentata da un controinteressato, sollecitano l’Amministrazione comunale a formare e trasmettere alla Soprintendenza i chiarimenti e la documentazione richiesti con alcune note del 2024, funzionali all’espressione del parere paesaggistico. A fronte della dedotta inerzia comunale, propongono ricorso chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna a provvedere, la dichiarazione di fondatezza della pretesa e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Nel giudizio si costituiscono il Comune, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza e il controinteressato, eccependo diversi profili di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la funzione dell’azione avverso il silenzio, osservando che essa è diretta a contrastare l’inerzia dell’Amministrazione di fronte a istanze finalizzate all’esercizio del potere e all’adozione di provvedimenti amministrativi. Il rimedio, precisa il Collegio, tende a ottenere un provvedimento espresso e motivato, connotato dal carattere della definitività.

Da tale premessa discende il corollario decisivo: non risultano satisfattivi dell’interesse azionato gli atti endoprocedimentali meramente preparatori o interlocutori. Il Collegio richiama sul punto TAR Lazio – Roma, sez. I, 9 dicembre 2020, n. 13196, e TAR Basilicata, sez. I, 30 luglio 2025, n. 423, secondo cui l’azione è proponibile solo per l’adozione di un atto conclusivo di un procedimento o di una fase procedimentale, e non per atti meramente interni.

Applicando il principio, il Tribunale rileva che i ricorrenti chiedono l’adozione di atti endoprocedimentali a finalità istruttoria. L’istanza depositata in giudizio sollecita, infatti, gli atti istruttori richiesti dalla Soprintendenza. Ne deriva, alla luce del principio della ragione più liquida, l’inammissibilità della domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a., restando assorbite le altre eccezioni.

Per le stesse ragioni è inammissibile la domanda ex art. 31, comma 3, c.p.a., anch’essa riferita a mera attività istruttoria. Il Collegio dichiara inoltre inammissibile, come rilevato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la domanda con cui si chiede l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di adottare gli atti sanzionatori relativi alle opere successive al 1983, mediante acquisizione delle aree e demolizione in danno: l’istanza rivolta all’Amministrazione non evidenzia alcuna richiesta di provvedimenti di tal specie, né il ricorso ne rappresenta l’inoltro, sicché non sussiste alcuna inerzia sul punto.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per ragioni di equità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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