Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per carta docente eseguita tardivamente (TAR Lombardia n. 3000 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione del giudicato avvenuta in corso di giudizio, ancorché tardiva, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. L’avvenuto soddisfacimento della pretesa non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, quando l’ottemperanza sia successiva alla proposizione del ricorso. Le spese, liquidate in favore della parte ricorrente, sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice ordinario il riconoscimento del diritto a fruire della carta docente di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma annuale di € 500,00 per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021. Rimasta insoddisfatta, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza al giudicato dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare integrale esecuzione alla sentenza, con adozione di tutti gli atti necessari, in particolare per l’ottenimento della carta elettronica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione aveva provveduto all’accredito delle somme dovute a titolo di carta docente solo in data successiva alla proposizione del ricorso per ottemperanza, come attestato dalla ricorrente nella nota depositata il 29 maggio 2026. La pretesa azionata è risultata pertanto integralmente soddisfatta, rendendo superfluo qualsiasi ulteriore accertamento sull’obbligo di esecuzione del giudicato.
In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da riconoscere alla parte ricorrente, la cui domanda era stata interamente esaudita dall’amministrazione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha precisato che la condanna dell’amministrazione soccombente è giustificata dalla circostanza che l’ottemperanza è intervenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso. La resistenza processuale dell’amministrazione, nonostante l’esistenza di un giudicato favorevole alla ricorrente, ha reso necessario il ricorso alla sede giurisdizionale per ottenere quanto dovuto.
Le spese, liquidate in € 800,00 oltre oneri di legge, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., trattandosi di giudizio in cui i difensori avevano dichiarato di anticipare le spese e di non averle riscosse.
Il Tribunale ha infine ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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