Quote latte, efficacia caducante dell’annullamento degli atti presupposti (TAR Lombardia n. 215 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in corso di causa degli atti di imputazione del prelievo supplementare sulle quote latte, disposto dal giudice amministrativo con il ricalcolo a carico dell’amministrazione, produce efficacia caducante sugli atti a valle. Gli enti preposti alla riscossione non possono emettere né mantenere intimazioni di pagamento fondate su atti presupposti divenuti illegittimi. La cartella di pagamento emessa da Ader va pertanto annullata, anche quando manchi una prova dell’avvenuto discarico e la parte ricorrente revochi in udienza l’iniziale adesione alla cessazione della materia del contendere. L’interesse del contribuente alla pronuncia di merito resta integro finché il prelievo risulti iscritto a ruolo.

Il Fatto

Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, assoggettata al regime europeo delle quote latte, impugna la cartella di pagamento emessa dall’ente di riscossione per oltre 239.000 euro a titolo di prelievo supplementare riferito all’annata agraria 2006/07, insieme al ruolo presupposto.

Nel corso del giudizio l’amministrazione deposita una relazione dalla quale emerge che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 986/2023, ha accolto l’appello di numerose aziende agricole, tra cui la ricorrente, avverso la sentenza del TAR Lazio n. 12334/2018, annullando l’imputazione di prelievo per la campagna in questione e disponendone il ricalcolo. L’amministrazione chiede quindi la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere per essere in corso il discarico della cartella.

La Motivazione della Corte

La ricorrente aderisce inizialmente a tale richiesta, rappresentando che dal sistema informativo agricolo nazionale risulta l’annullamento del debito. All’udienza pubblica revoca però l’adesione: le amministrazioni intimate non hanno né comunicato né documentato in giudizio l’avvenuto discarico, e permane quindi l’interesse all’accoglimento del ricorso.

Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto alla luce delle ultime produzioni documentali di parte ricorrente. La sentenza del Consiglio di Stato del 2023 ha definitivamente annullato l’imputazione di prelievo per la campagna lattiera 2006/07, disponendone il ricalcolo.

Dagli atti di causa non risulta che l’amministrazione abbia richiesto il discarico degli atti impugnati, né che l’ente di riscossione vi abbia provveduto. Il Collegio applica perciò il principio della illegittimità caducante, riaffermato dalla giurisprudenza con specifico riferimento alla materia delle quote latte nel caso di sopravvenuto annullamento, in corso di causa, degli atti presupposti.

Richiama sul punto Cons. Stato, sez. VI, n. 645 del 2024: poiché gli atti di prelievo sono stati annullati e costituivano unico presupposto degli atti a valle, i soggetti preposti alla riscossione non potevano, per quelle annualità, emettere intimazioni di pagamento quali quella impugnata. Il ricorso va quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati nei sensi precisati in motivazione.

Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, per la complessità e particolarità delle questioni che hanno caratterizzato il contenzioso in materia di quota latte, con particolare riguardo al contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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