Quote latte: efficacia caducante dell’annullamento del prelievo sugli atti di riscossione (TAR Lombardia n. 216 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale dell’imputazione del prelievo supplementare sulle quote latte, disposto per una determinata annata agraria, produce un effetto caducante sugli atti di riscossione adottati a valle. La cartella di pagamento e l’iscrizione a ruolo, che trovano nell’atto di prelievo il loro unico presupposto, perdono fondamento e vanno annullati. L’effetto si produce anche quando l’Amministrazione non abbia disposto né documentato il discarico della cartella. L’interesse del ricorrente all’accoglimento resta quindi integro, non potendosi configurare una cessazione della materia del contendere in assenza di una sopravvenienza satisfattiva provata in giudizio.
Il Fatto
Un’azienda agricola, produttrice di latte vaccino e assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, ha impugnato la cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione per € 161.037,72, a titolo di prelievo supplementare riferito all’annata agraria 2004/05.
Nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 8663/2022, che, in accoglimento del ricorso di numerose aziende agricole tra cui la stessa ricorrente, ha annullato l’imputazione del prelievo per quella annata. La società ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, in subordine, l’accoglimento del ricorso. All’udienza pubblica ha revocato l’adesione alla richiesta di cessazione, poiché le Amministrazioni non avevano comunicato né documentato il discarico della cartella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dalla sopravvenienza decisiva: con la sentenza del Consiglio di Stato n. 8663/2022 è stata annullata, in accoglimento del ricorso della stessa azienda, l’imputazione del prelievo per l’annata 2004/05. L’atto presupposto su cui si reggeva la riscossione è dunque venuto meno.
Il Tribunale verifica poi il requisito che impedirebbe l’accoglimento: dagli atti di causa non risulta che Agea abbia richiesto il discarico degli atti impugnati, né che l’agente della riscossione vi abbia provveduto. Manca, in altri termini, una sopravvenienza satisfattiva idonea a giustificare la cessazione della materia del contendere. L’interesse della ricorrente all’accoglimento resta perciò pieno.
Su questa base il Collegio applica il principio della illegittimità caducante, richiamando Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2024, n. 645. Secondo tale indirizzo, poiché gli atti di prelievo sono stati annullati e costituivano l’unico presupposto degli atti a valle, i soggetti preposti alla riscossione non potevano, per quelle annualità, emettere intimazioni di pagamento come quella impugnata. L’annullamento dell’atto presupposto travolge quindi automaticamente la cartella e l’iscrizione a ruolo, senza necessità di autonoma censura dei vizi propri.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati nei sensi precisati in motivazione. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della complessità e particolarità delle questioni del contenzioso quote latte, con particolare riguardo al contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario.
Nota della Redazione
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