Sospensione dei lavori prevedibile e imputabile al committente esclude la CIGO (TAR Toscana n. 36 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La integrazione salariale ordinaria presuppone una situazione aziendale dovuta a evento transitorio e non imputabile all’impresa o ai dipendenti, secondo l’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 e i criteri del d.m. 15 aprile 2016, n. 95442. Il requisito della non imputabilità impone che i fatti causativi della sospensione siano estranei alla sfera di responsabilità di soggetti determinati, ai quali possa riferirsi a titolo risarcitorio la riparazione del pregiudizio. Non integra pertanto la causale la sospensione dei lavori che derivi da fatto del committente, in particolare dall’omessa acquisizione preventiva delle autorizzazioni, e che risulti prevedibile al momento della domanda perché connessa al rischio di impresa. Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego dell’INPS resta limitato ai profili di illogicità, manifesta incongruenza o palese travisamento del fatto.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nel settore delle costruzioni, aveva assunto con contratto di subappalto l’esecuzione delle opere in cemento armato per un impianto da realizzarsi in provincia di Grosseto. Il committente le comunicava la sospensione temporanea dei lavori, adducendo problematiche relative al rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti preposti e richiamando l’art. 3 del contratto di subappalto.

In ragione di tale interruzione la società presentava domande di integrazione salariale ordinaria per una pluralità di periodi. L’INPS territoriale le respingeva con provvedimenti dell’ottobre 2017, impugnati davanti al TAR. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 96 del 14 febbraio 2018, rilevando il difetto di motivazione, e ordinava il riesame. In sede di riedizione del potere l’Istituto confermava il rigetto; la società impugnava i nuovi provvedimenti con motivi aggiunti, mentre l’istanza cautelare veniva respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, essendo i primi provvedimenti stati superati da quelli adottati in sede di riesame e impugnati con i motivi aggiunti.

Nel merito, i giudici esaminano congiuntamente le censure. Sul piano del difetto di motivazione, rilevano che l’Istituto ha indicato in modo esaustivo l’iter logico seguito. I provvedimenti chiariscono che la sospensione non era riconducibile a disposizioni di pubblica autorità e che la stessa presentava il carattere della prevedibilità, essendo inserita nel capitolato di appalto e connessa al rischio di impresa. La censura non coglie nel segno.

Quanto alla pretesa violazione delle norme in tema di CIGO, il Tribunale richiama il consolidato indirizzo del Cons. Stato, sez. VI, n. 2503 del 2012, secondo cui il sindacato sul diniego è limitato ai profili di evidente illogicità, manifesta incongruenza o palese travisamento in fatto. La valutazione dell’Ente previdenziale non risulta viziata sotto alcun profilo.

La norma richiamata dall’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 esige l’assoluta estraneità dell’evento rispetto alla sfera psichica e causale dei soggetti interessati, tanto sotto il profilo della prevedibilità quanto sotto quello della responsabilità, con sostanziale riconduzione dell’ipotesi alla forza maggiore. Nel caso concreto, invece, le cause della sospensione erano da ricercare in fatti imputabili alle parti. La società stessa aveva riferito della nota con cui il committente motivava l’interruzione con le problematiche autorizzative e con la costrizione del committente principale.

Il Collegio esclude che possa invocarsi la non imputabilità quando la sospensione derivi da fatto riferibile al committente, comportante inosservanza di obblighi contrattuali o di legge, quale la mancata acquisizione preventiva delle autorizzazioni. Richiama Cons. Stato, sez. III, n. 327 del 2019 e Cons. Stato, sez. VI, n. 1131 del 2011: i fatti sospensivi devono astrarsi dalla responsabilità di soggetti determinati, altrimenti la vicenda si colloca nel rapporto tra le parti e trova rimedio nelle regole sulla responsabilità contrattuale. Diversamente, l’istituto sarebbe piegato a finalità estranee e diverrebbe meccanismo di socializzazione del rischio di impresa. Richiama altresì Cons. Stato, sez. II, n. 4929 del 2023: l’intervento pubblico è escluso quando l’evento trae origine da un rapporto contrattuale e incide solo indirettamente sulla gestione d’impresa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *