Estinzione del giudizio di ottemperanza per dissesto e inserimento nella massa passiva (TAR Sicilia n. 1177 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente locale impedisce, sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 del decreto legislativo n. 267/2000, l’intrapresa o la prosecuzione delle azioni esecutive per i debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione, nelle quali siano scaduti i termini per l’opposizione o questa sia stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. Il giudizio di ottemperanza non può considerarsi definito con la sola pronuncia di accoglimento, rilevando l’effettiva esecuzione del titolo azionato: per la parte non eseguita il giudizio resta pendente e ricade nella fattispecie estintiva dell’art. 248, comma 2.
Il Fatto
Il ricorso è stato proposto per ottenere l’ottemperanza di un’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Ragusa in data 2 dicembre 2015, nell’ambito di un procedimento esecutivo. Il giudizio è stato accolto con sentenza n. 68 del 10 gennaio 2018, passata in giudicato.
Con istanza del 22 gennaio 2026 la ricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, rappresentando che, dichiarato il dissesto del Comune, occorreva procedere all’inserimento del credito residuo nella massa passiva della liquidazione straordinaria. Il Collegio, con ordinanza n. 613 del 2 marzo 2026, ha chiesto chiarimenti su una incongruenza tra il titolo indicato nel ricorso e quello richiamato nel giudizio di ottemperanza. La parte ha risposto con atto del 12 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dell’eseguito. Sul provvedimento di assegnazione risulta corrisposto l’importo complessivo di € 13.060,18. Per tale parte il giudizio di ottemperanza ha consentito la concreta esecuzione del titolo.
La sentenza n. 68 del 10 gennaio 2018, passata in giudicato, quantifica invece la condanna in € 14.972,16, comprensiva della somma precettata e delle spese della procedura esecutiva. La differenza, pari a € 1.911,98, non ha avuto esecuzione: per tale parte il titolo azionato resta insoddisfatto.
Il Tribunale afferma che il giudizio di ottemperanza non può considerarsi effettivamente definito con la mera pronuncia di accoglimento. In ragione della natura del procedimento rileva l’effettiva esecuzione del titolo. Per l’importo non corrisposto il giudizio deve dunque considerarsi tuttora pendente. Non assumono rilievo, in questa sede, pronunce diverse intercorse tra le parti, estranee all’oggetto del giudizio.
È intervenuta, nel frattempo, la dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente. Il Collegio richiama l’art. 248, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che vieta l’intrapresa o la prosecuzione delle azioni esecutive sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 e impone la declaratoria d’ufficio di estinzione delle procedure pendenti, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. Il comma 4 esclude la produzione di ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria. L’art. 254, comma 3, include nel piano di rilevazione i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte.
Il giudizio rientra nella fattispecie richiamata, trattandosi di credito accertato in via giudiziale, relativo a danno antecedente alla dichiarazione di dissesto e pendente alla data di essa, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 226 del 2012. Il ricorso è quindi dichiarato estinto con esclusivo riferimento all’importo di € 1.911,98, con inserimento nella massa passiva. Le spese della presente fase sono dichiarate irripetibili in ragione della natura della pronuncia.
Nota della Redazione
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