Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 223 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, può dare esecuzione alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando l’amministrazione non abbia adempiuto all’obbligo di conformarsi al giudicato. Accertata l’inerzia e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice ordina l’esecuzione nel termine fissato e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. Alla condanna consegue l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata alla durata dell’inottemperanza e con termine finale nel giorno di insediamento del commissario.

Il Fatto

La ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto al riconoscimento della progressione di carriera e stipendiale per il servizio pre-ruolo e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla ricostruzione della carriera, al pagamento delle differenze retributive e al versamento dei contributi previdenziali in favore dell’INPS.

La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata al Ministero e all’INPS nel giugno 2023, seguita da diffida ad adempiere nell’ottobre 2023, rimasta senza riscontro. Constatata la mancata proposizione dell’appello, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale afferma anzitutto la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. e verifica i presupposti dell’azione: il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, accertato mediante certificazione di mancata proposizione dell’appello, e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.

Nessun dubbio residua, per il Collegio, sulla ricomprensione della sentenza del giudice ordinario tra i provvedimenti eseguibili con il rimedio dell’ottemperanza, in forza dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che lo prevede proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Ministero intimato non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto adempimento. Il Tribunale ordina pertanto all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, con l’adozione degli adempimenti finalizzati e il riconoscimento degli importi nei modi e nella misura in essa indicati, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione.

In conformità alla richiesta della parte, il Collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina o in altro funzionario delegato, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, con compenso liquidato in euro 1.000,00 a carico del Ministero, salvo conguaglio. Il commissario deve attivarsi su istanza della ricorrente e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Accolta anche la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio precisa che l’ammontare è commisurato alla durata dell’inottemperanza, che il termine finale coincide con il giorno di insediamento del commissario e che la ricorrente deve evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del termine e l’insediamento, sollecitando tempestivamente l’intervento. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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