Frequenze mafiose e diniego del porto d’armi: rileva anche la mera frequentazione (C.G.A.R.S. n. 369 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, la valutazione di affidabilità del richiedente può fondarsi anche sulle sole frequentazioni con soggetti controindicati, legati alla criminalità organizzata, senza che rilevi la formale incensuratezza dell’interessato. Il giudizio prognostico dell’amministrazione non è censurabile quando le frequentazioni risultino documentate da attività di polizia giudiziaria e i soggetti frequentati siano attinti da precedenti per associazione di tipo mafioso. Assume rilievo il rischio che l’arma sia appresa dalle persone frequentate e impropriamente utilizzata. Il sindacato del giudice amministrativo si arresta dinanzi alla congruenza e alla logicità della valutazione discrezionale, non potendo sostituirsi ad essa.
Il Fatto
Il Prefetto di Palermo aveva emanato un decreto con cui vietava all’odierno appellante la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente. Il provvedimento si fondava sulle relazioni intrattenute dall’interessato con soggetti ritenuti appartenenti a un sodalizio di tipo mafioso.
Il ricorrente aveva impugnato il divieto davanti al TAR Sicilia, che aveva respinto il ricorso. Ha quindi proposto appello, lamentando difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, violazione del principio di proporzionalità e illegittimità dell’atto per essere la ricostruzione delle frequentazioni non conforme al vero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame muovendo da un accertamento in punto di fatto. I rapporti tra l’appellante e soggetti accusati di appartenere al sodalizio mafioso risultano provati dalle pagine dell’ordinanza custodiale adottata dal Gip nei confronti di numerosi indagati, ritenuti responsabili, tra l’altro, di associazione di tipo mafioso.
Le frequentazioni sono documentate dall’attività di polizia giudiziaria in un arco temporale ampio, con conversazioni telefoniche e visite reciproche, anche in orari serali e presso l’abitazione dell’appellante, soggetto gravato da pregiudizi penali per associazione mafiosa.
Su questa base il Consiglio ritiene non censurabile il giudizio prognostico dell’amministrazione, che ha dato risalto alle mere frequentazioni con soggetti controindicati. Richiamando Cons. St., sez. III, n. 10618 del 2023, la decisione sottolinea che viene in rilievo il rischio che l’arma sia appresa dalle persone frequentate e impropriamente utilizzata.
Il Collegio precisa poi che, trattandosi di frequentazioni con soggetti che orbitano nel campo di azione di cosa nostra, le stesse assumono importanza nella valutazione di affidabilità per l’autorizzazione alla detenzione di armi, indipendentemente dalla formale incensuratezza del richiedente, come affermato da Cons. St., sez. III, n. 7871 del 2022.
La discrezionalità dell’amministrazione non è dunque sindacabile nel merito, risultando congrua e logica la valutazione degli elementi acquisiti. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del secondo grado.
Nota della Redazione
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