Quote latte: illegittima la restituzione del prelievo senza consultazione della Commissione (Cons. Stato n. 3415 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La redistribuzione ai produttori del prelievo supplementare riscosso in eccesso, per categorie prioritarie individuate dallo Stato membro, presuppone il coinvolgimento della Commissione europea. L’assegnazione, da parte della Commissione, del termine entro cui adottare i criteri oggettivi implica necessariamente una preventiva interlocuzione con l’Istituzione, anche quando la norma sopravvenuta non richiami espressamente il meccanismo di consultazione. Non è dunque conforme al diritto dell’Unione il criterio che privilegia i produttori che hanno conferito il latte ad acquirenti in regola con i versamenti mensili, ove adottato in assenza di qualsiasi comunicazione alla Commissione. L’art. 16 del Regolamento (CE) n. 595/2004 resta applicabile alla campagna lattiera 2014/2015 e la consultazione costituisce condizione di legittimità del criterio ulteriore.
Il Fatto
I produttori di latte vaccino impugnavano dinanzi al TAR Lazio le comunicazioni con cui l’organismo di intervento aveva definito l’esito dei calcoli di fine periodo per la campagna 2014/2015 e imputato il prelievo supplementare, unitamente all’atto notificato al primo acquirente e agli atti individuali replicanti l’imputazione.
Il TAR accoglieva in parte il ricorso, in applicazione della ragione più liquida, rilevando il contrasto con il diritto europeo dei meccanismi nazionali di imputazione e disponendo il ricalcolo con disapplicazione delle disposizioni interne incompatibili. Ministero e Agenzia proponevano appello, contestando l’ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo e sostenendo che le pronunce della Corte di giustizia non potessero esplicare effetti sulla campagna 2014/2015, disciplinata dai regolamenti sopravvenuti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di genericità dell’appello e quella di inammissibilità del ricorso di primo grado. I ricorrenti contestavano la disciplina generale presupposta, facendo valere censure comuni a soggetti in situazioni sostanziali e processuali identiche, tutti cedenti il latte in eccesso alla stessa azienda acquirente. La sostanziale omogeneità delle posizioni e la natura dell’atto impugnato, rivolto a una platea definita di destinatari, fondano l’interesse all’impugnazione (richiamata Cons. Stato, Sez. VI, n. 9131 del 2025).
Nel merito, la questione riguarda la quantificazione del prelievo alla luce delle restituzioni previste per le categorie prioritarie, individuate nei produttori che avevano conferito ad acquirenti in regola con i pagamenti. L’amministrazione sosteneva che, per effetto dell’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 e della salvezza disposta dall’art. 230 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, non sussistesse più alcun obbligo di consultazione, bastando criteri oggettivi.
La tesi non è accolta. L’art. 201, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 mantiene in vigore gli atti adottati in base ai regolamenti abrogati e l’art. 202 opera il rinvio, tramite le tavole di concordanza, all’art. 84 del medesimo regolamento. Il richiamo dell’art. 16 del Regolamento n. 595/2004 all’art. 13 del regolamento abrogato va quindi riferito alla disposizione corrispondente.
La norma richiede che la redistribuzione avvenga secondo criteri oggettivi e entro un termine determinato dalla Commissione. L’assegnazione del termine presuppone una comunicazione preventiva: la Commissione non deve autorizzare i criteri, ma non può non essere informata. L’Agenzia, in esito alla richiesta di chiarimenti disposta con ordinanza n. 1114 del 2026, ha confermato che nessuna interlocuzione è intervenuta.
Ne deriva l’illegittimità dei meccanismi di restituzione predisposti in assenza di comunicazione alla Commissione. Il Collegio richiama il proprio orientamento (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8937 del 2025; n. 9131 del 2025), che ha annullato i prelievi imputati agli allevatori dalla campagna 2007/2008 fino a quella in esame. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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