Soccorso istruttorio e riserva di posti: giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 3418 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui il candidato, in possesso di un titolo di riserva previsto dal bando, lamenta la mancata attivazione del soccorso istruttorio per sanare un errore materiale nella compilazione della domanda e la conseguente omessa valutazione del titolo attiene alla legittimità della procedura concorsuale e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, non in quella del giudice ordinario. Non viene in gioco la pretesa di dare attuazione alla riserva né il riconoscimento di un titolo contestato, ma la non corretta esplicazione di una potestà pubblicistica nel corso delle operazioni concorsuali. L’accertamento della conformità delle modalità di allegazione del titolo e dei presupposti del soccorso istruttorio integra pertanto una questione di merito, non di giurisdizione.

Il Fatto

La ricorrente partecipava a una selezione pubblica per l’assunzione di funzionari giuridico-tributari, indetta con bando che prevedeva, al punto 1.3, una riserva di posti in favore degli operatori volontari che avevano concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito, ai sensi dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017. Nella domanda compilata sul portale indicava il servizio svolto presso un ente pubblico con la qualifica di volontario, ma alla voce relativa alla riserva rispondeva erroneamente “No”; documentava comunque il titolo con dichiarazione sostitutiva trasmessa via pec.

Esclusa dalla graduatoria finale, agiva dinanzi al TAR Lazio per l’annullamento, deducendo la violazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990 per l’omesso soccorso istruttorio. Il TAR, con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001. Propone appello la candidata.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene innanzitutto inconferenti i precedenti invocati dal TAR. In quelli richiamati — Cons. Stato n. 5297/2025, n. 9847/2025, n. 14961/2025 e n. 16738/2025 — era controversa la riconoscibilità di un titolo ai fini dell’ammissione alla riserva, oppure la mancata previsione della riserva nel bando. Nel caso di specie, invece, è pacifico che lo svolgimento del servizio civile rientrasse tra i titoli per i quali la riserva era prevista.

Il Collegio rileva che il bando contemplava la riserva di posti, il titolo era posseduto dalla ricorrente, indicato nel modulo e documentato con dichiarazione sostitutiva. Non è dunque in discussione il mancato riconoscimento di un titolo, ma la pretesa di vedersi considerare il servizio civile — previsto dal bando e pacificamente posseduto — nonostante l’erronea compilazione della domanda. La ricorrente aveva dedotto che l’indicazione del servizio in altro campo e la successiva documentazione avrebbero dovuto indurre l’amministrazione al soccorso istruttorio per sanare un evidente errore materiale.

L’accertamento della conformità delle modalità di allegazione del titolo e della ricorrenza dei presupposti del soccorso istruttorio — cioè la legittimità dell’operato dell’amministrazione nelle operazioni concorsuali — integra una questione di merito e non di giurisdizione. È contestata la legittimità della procedura nella misura in cui non è stato valutato un titolo previsto dal bando, allegato e documentato, omettendo il ricorso al soccorso istruttorio. Non viene in gioco una violazione dell’obbligazione legale di attuazione della riserva, ipotesi in cui il Consiglio ha riconosciuto il difetto di giurisdizione (Cons. Stato, Sez. V, n. 1560 del 2026), ma la non corretta esplicazione di una potestà pubblicistica.

L’appello è pertanto accolto. Rilevata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo declinata in primo grado, la sentenza è annullata e la controversia rinviata al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a., perché definisca nel merito valutando la necessità, ricorrendone i presupposti, dell’integrazione del contraddittorio. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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