Carta docente: giudice ordinario e ottemperanza davanti al giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 3160 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto del docente di ruolo alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è un titolo esecutivo nei confronti dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il creditore può proporre ricorso per l’ottemperanza al giudice amministrativo, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a.. In accoglimento del ricorso, il giudice ordina all’Amministrazione di eseguire la pronuncia entro un termine assegnato e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin da subito un commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, con il potere di porre in essere tutti gli atti necessari. Il commissario, in caso di incapienza dei fondi, può ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi del comma 2 dell’art. 14 citato.
Il Fatto
La vicenda origina da una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro che, accogliendo il ricorso di una docente, aveva dichiarato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando il Ministero al pagamento della somma di euro 2.500,00. La decisione era stata pubblicata il 27 aprile 2025 e notificata all’Amministrazione il 2 maggio successivo, senza che quest’ultima vi desse corso. La docente, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, agiva quindi dinanzi al TAR Lombardia per l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, verificata la rituale notifica della sentenza e l’intervenuto giudicato. Ha constatato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Tale termine è condizione per poter agire in ottemperanza.
Il giudice amministrativo ha quindi disposto che il Ministero desse completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato fin da subito il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, fissando il termine di 60 giorni per l’esecuzione a semplice richiesta della parte interessata.
In particolare, è stato precisato che il commissario può procedere all’esecuzione anche tramite l’istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico dell’Amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso. Il TAR ha infine liquidato le spese di lite in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 24 aprile 2026 sul carattere seriale di tali controversie.
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Nota della Redazione
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