Quote di partecipazione in società privata e obbligo di conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 182 del 06.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le quote di partecipazione al capitale di società a struttura privatistica rientrano tra i beni per i quali sussiste l’obbligo di presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile consegnatario di azioni, non ostando a tale qualificazione la natura privatistica della partecipata. Il giudizio di conto si conclude con il discarico dell’agente quando la documentazione versata agli atti – sottoscrizione del conto, visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, provvedimento di parifica e approvazione del piano di riassetto ex art. 24 d.lgs. n. 175 del 2016 – escluda irregolarità di gestione e non emerga alcun addebito, anche se la consistenza dei titoli, per quantità e valore, resta invariata nell’esercizio. La mancata presentazione del conto per una categoria di beni non è di per sé ragione di inammissibilità quando il Collegio ne abbia già affermato l’assoggettabilità in sede sommaria.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha riguardato il consegnatario di azioni dell’Ateneo, chiamato a rendere il conto relativo all’esercizio 2021. Il dubbio iniziale, prospettato dal magistrato istruttore, concerneva la inammissibilità della gestione: si riteneva, in via generale, che le quote di partecipazione in società di struttura privatistica non rientrassero tra i beni in custodia assoggettati a conto giudiziale.

Con una precedente sentenza/ordinanza, il Collegio aveva dichiarato l’ammissibilità del conto e restituito gli atti al magistrato istruttore per il prosieguo dell’istruttoria. Quest’ultimo ha depositato la relazione integrativa, proponendo il discarico dell’agente contabile; all’udienza il pubblico ministero ha concluso nello stesso senso. La questione è quindi approdata alla decisione del Collegio nel merito della regolarità della gestione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla relazione integrativa e dalle conclusioni del magistrato istruttore, fatte proprie dal pubblico ministero, rilevando che sussistono i presupposti per il discarico. La documentazione prodotta dà evidenza della sottoscrizione del conto, del visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario e del provvedimento di parifica.

Quanto alle partecipazioni, il Consiglio di amministrazione aveva approvato il piano di riassetto ex art. 24 d.lgs. n. 175 del 2016, unitamente al bilancio unico di esercizio 2021 e al verbale di verifica del RUP. La gestione, rappresentata con il modello 22 allegato al d.P.R. n. 194 del 1996, espressamente previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni, indicava la tipologia dei titoli e la consistenza della partecipazione al 1° gennaio 2021, per quantità e valore, invariata al 31 dicembre successivo.

La Corte valorizza la circostanza che, nel Consiglio di amministrazione del 17 dicembre 2021, era emerso che lo squilibrio societario era stato strutturale, che la dismissione era già stata deliberata e che l’assemblea aveva deciso l’anticipato scioglimento, con la partecipazione in via di esaurimento. Rileva inoltre che, in sede di parifica dei conti, la responsabile del procedimento aveva attestato la corrispondenza delle partecipazioni con le scritture contabili dell’Ateneo.

Tali elementi, che avevano condotto alla richiesta di discarico confermata in udienza, danno evidenza della assenza di irregolarità sul piano della gestione e dell’assenza di addebito, pur risultando invariata la consistenza dei titoli. Il Collegio dichiara pertanto il discarico dell’agente contabile e nulla dispone per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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