Raccolta di disegni tutelabile come universalità di beni culturali (Cons. Stato n. 4338 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La raccolta di documenti appartenenti a un unico soggetto costituisce universalità di cose mobili ai sensi dell’art. 816 c.c. e, come tale, può essere sottoposta a dichiarazione di interesse culturale quale bene unitario, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) o d), d.lgs. n. 42/2004, ove sussista un interesse storico particolarmente importante. L’assenza di un vincolo archivistico in senso tecnico non impedisce la tutela, poiché l’archivio si distingue dalla raccolta per la funzione di documentare l’attività del soggetto produttore, mentre la raccolta è frutto di selezione volontaria. La qualificazione del bene da parte dell’amministrazione non vincola il giudice, che può confermare il provvedimento con motivazione diversa. Il sindacato giurisdizionale sull’interesse culturale resta limitato alla macroscopica illogicità e al travisamento di fatto.
Il Fatto
Con decreto del Soprintendente archivistico e bibliografico del Piemonte e della Valle d’Aosta, un insieme di 54 lotti di disegni di automobili, databili alla seconda metà del XX secolo, è stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante. Il provvedimento qualifica il complesso come “complesso archivistico“. La raccolta appartiene a un privato ed è detenuta presso una società di aste.
Il proprietario ha impugnato il decreto davanti al TAR Piemonte, che ha respinto il ricorso. Proposto appello, la questione arriva al Consiglio di Stato, chiamato a stabilire se l’insieme dei disegni costituisca archivio o raccolta e se, in tale seconda ipotesi, la tutela possa comunque essere apposta sul bene unitario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione del bene. Rileva che non esiste una definizione legislativa univoca di archivio e che quella contenuta nel glossario allegato al d.P.C.M. 13 novembre 2014 descrive l’archivio come complesso organico di documenti prodotti o acquisiti da un soggetto durante lo svolgimento della propria attività. Ciò che caratterizza l’archivio non è l’omogeneità dei documenti, ma la loro conservazione ordinata e unitaria in funzione di documentazione dell’attività del soggetto produttore.
Le raccolte e le collezioni, invece, si connotano per un nesso orizzontale tra i beni, fondato sull’omogeneità del contenuto o sulla provenienza, e nascono da una selezione volontaria ispirata a finalità per lo più intellettuali. Nel caso concreto i disegni sono accomunati dal tema del car design e non risulta che siano stati acquisiti in connessione all’attività del proprietario: si tratta dunque di una raccolta, non di un archivio.
Tale conclusione non travolge però il provvedimento. I documenti appartenenti a un unico soggetto costituiscono universalità di cose mobili ex art. 816 c.c. e possono essere tutelati come bene unitario ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) o d), d.lgs. n. 42/2004. Il richiamo alla lett. b) è ritenuto non pertinente. La sentenza di primo grado va quindi confermata con motivazione parzialmente diversa.
Quanto all’interesse culturale, la Corte ribadisce l’ampia discrezionalità della Soprintendenza, sindacabile solo per macroscopica illogicità o travisamento. La motivazione dell’atto è adeguata: il pregio degli autori e delle case produttrici consente di ricostruire la storia dell’automobile e del gusto estetico industriale. Irrilevanti sono la pubblicazione su riviste, la mancanza di rarità e il disinteresse di istituzioni museali, poiché l’interesse culturale non coincide con quello artistico e deriva dalla riunione dei disegni in raccolta.
Infine, sull’onere motivazionale in ordine alle osservazioni procedimentali, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’amministrazione non deve confutare puntualmente ogni rilievo, essendo sufficiente che dalla motivazione emerga la considerazione complessiva delle osservazioni. L’appello è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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