Opera minore e accesso al fondo agricolo intercluso: legittima l’autorizzazione paesaggistica semplificata (TAR Campania n. 3433 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un varco carrabile con annessa rampa di accesso, funzionale a superare l’interclusione di un fondo agricolo, costituisce opera di straordinaria manutenzione e non nuova costruzione, quando presenti consistenza minimale rispetto all’estensione del fondo e non ne muti la destinazione agricola. Tale intervento è assentibile con SCIA ex art. 22 d.P.R. n. 380/2001, previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al d.P.R. n. 31/2017. La valutazione di compatibilità paesaggistica tiene conto della limitata portata dell’opera, della sua stretta connessione funzionale alle esigenze di coltivazione del fondo e dell’assenza di detrimento delle visuali panoramiche. Non integra trasformazione urbanistico-edilizia del territorio l’opera che non alteri in modo rilevante e irreversibile il suolo.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un fabbricato su un promontorio panoramico, impugnano l’autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata dal Comune al proprietario di un fondo agricolo confinante. L’atto assentiva, previo sbancamento e distruzione di murature a secco, la realizzazione di un varco carrabile con rampa di accesso al fondo destinato a uliveto, altrimenti intercluso.
I ricorrenti chiedono altresì l’accertamento dell’illegittimità della SCIA presentata per le medesime opere e la condanna del Comune all’adozione dei provvedimenti sanzionatori di ripristino. Deducono, in un unico motivo, la violazione della disciplina edilizia e paesaggistica e l’eccesso di potere, sostenendo che l’intervento avrebbe dovuto essere qualificato come nuova costruzione e come tale assoggettato a permesso di costruire.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’inquadramento tecnico delle opere. Dalla documentazione emerge che il varco e la rampa interessano circa trenta metri quadrati a fronte di un fondo di complessivi ottocentoquarantatré metri quadrati, con una incidenza del 5% sull’estensione complessiva. L’intervento non muta la destinazione agricola del fondo e l’unica pianta di ulivo coinvolta viene reimpiantata alla distanza legale di tre metri dal fabbricato dei ricorrenti.
Su questa base il Tribunale esclude che le opere integrino una nuova costruzione. Il varco carrabile, largo tre metri, e la rampa di collegamento di nove metri sono qualificati come opere minori, funzionali a superare il dislivello e a garantire l’accesso al fondo dalla strada. Non determinano, pertanto, quella trasformazione urbanistico-edilizia del territorio che l’art. 3 d.P.R. n. 380/2001 pone a presupposto del permesso di costruire. Cade, di conseguenza, la censura di contrasto con la destinazione agricola della zona, ove è vietata la nuova costruzione.
Il Collegio ritiene corretta la qualificazione dell’intervento come straordinaria manutenzione, assentibile con SCIA ex art. 22 d.P.R. n. 380/2001, previo rilascio di tutti i pareri e assensi richiesti, tra cui l’autorizzazione paesaggistica semplificata ex d.P.R. n. 31/2017. Le opere risultano di limitato impatto paesaggistico, anche in ragione delle prescrizioni imposte dall’ente competente per un migliore inserimento nel contesto.
Il Comune, nel provvedimento impugnato, ha dato atto della compatibilità dell’intervento con la strumentazione urbanistica e paesistica e dell’assenza di particolare detrimento al contesto, non interferendo con le visuali panoramiche. Ha inoltre prescritto, in conformità al parere della Commissione per il Paesaggio, che le murature di contenimento siano realizzate con le medesime caratteristiche di quelle adiacenti, in conci di pietrame calcareo posati a secco, e che i cancelli siano del medesimo materiale.
Il ricorso muove da un’asserita rilevante e irreversibile trasformazione del suolo che il Collegio non ravvisa. La rampa è sottoposta al fondo e il suo inserimento nel contesto paesaggistico resta armonico. Il ricorso è pertanto respinto perché infondato. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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