Giurisdizione del giudice del lavoro sull’avviamento a selezione nelle liste di collocamento (TAR Abruzzo n. 362 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative alle procedure di avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento disciplinate dall’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Tali procedure non hanno natura concorsuale, poiché la selezione avviene mediante chiamata su base numerica secondo l’ordine delle graduatorie formate dai Centri per l’Impiego e non all’esito di valutazioni comparative. Anche l’eventuale previsione di prove di idoneità attitudinali attribuisce alla commissione un giudizio di natura esclusivamente idoneativa e non comparativa. Esse esulano pertanto dalle controversie concorsuali attribuite dall’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 al giudice amministrativo e riguardano il diritto soggettivo all’assunzione. La giurisdizione si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ. e dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., restando estranee a tale accertamento le questioni di validità o efficacia della graduatoria, che attengono al merito.
Il Fatto
La ricorrente partecipava all’avviso indetto dal Comune di Sulmona, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/1987, per l’avviamento a selezione di una unità lavorativa a tempo indeterminato e parziale. Nella prima graduatoria elaborata dal CPI di Sulmona risultava collocata al settimo posto; a seguito di istanza di autotutela, il CPI annullava quella graduatoria e ne pubblicava una nuova, nella quale la ricorrente risultava seconda.
Non accolta una ulteriore istanza di annullamento in autotutela, la ricorrente impugnava la graduatoria definitiva davanti al TAR, deducendo la violazione dei termini dell’avviso di selezione e il difetto di istruttoria e di motivazione nell’attribuzione dei punteggi. Il Tribunale, rilevato d’ufficio un possibile profilo di difetto di giurisdizione, assegnava alle parti termine per memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento prevalente e consolidato secondo cui le procedure di avviamento a selezione disciplinate dall’art. 16 della legge n. 56/1987 sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, in ragione della loro natura non concorsuale. La chiamata su base numerica, secondo l’ordine delle graduatorie formate dai Centri per l’Impiego, sostituisce la valutazione comparativa tipica del concorso.
Da ciò deriva che anche l’eventuale introduzione di prove di idoneità attitudinali non muta la natura del giudizio, che resta idoneativo e non comparativo. Le procedure in esame esulano quindi dalle controversie concorsuali attribuite dall’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 alla giurisdizione amministrativa e riguardano il diritto soggettivo all’avviamento e all’assunzione. Il Collegio richiama in tal senso le pronunce delle Sezioni Unite n. 14432 del 2017 e n. 4229 del 2017, oltre a Cons. Stato n. 6906 del 2019 e n. 192 del 2019.
La tesi della ricorrente, fondata sulla ritenuta idoneità dell’inefficacia della graduatoria a radicare un interesse legittimo, è respinta. Il Collegio osserva che la giurisdizione si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, come stabilito dall’art. 5 cod. proc. civ. e dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm.. All’atto del ricorso la graduatoria del 3 luglio 2020 era valida ed efficace; le questioni sulla sua inefficacia o validità attengono al merito e non incidono sul presupposto processuale della giurisdizione.
Il Collegio rileva inoltre che le pronunce invocate dalla ricorrente o aderiscono all’orientamento di segno contrario, come Cass. n. 11906 del 2017, o risultano superate dalla giurisprudenza successiva, che individua la giurisdizione in base al criterio del petitum sostanziale, ossia della intrinseca natura della situazione soggettiva dedotta.
Il Tribunale dichiara pertanto il difetto di giurisdizione, indicando quale giudice munito di giurisdizione il Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale il giudizio potrà essere riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.. Le spese sono compensate tra le parti costituite, anche in ragione del mutato orientamento rispetto alla fase cautelare.
Nota della Redazione
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