Inefficace il nuovo sequestro d’iniziativa della p.g. sugli stessi beni non convalidati (Cass. pen. Sez. 2 n. 8241 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro probatorio d’iniziativa della polizia giudiziaria che abbia perso efficacia per mancata convalida del pubblico ministero nel termine di quarantotto ore non può essere validamente reiterato dalla stessa polizia giudiziaria sui medesimi beni mediante la redazione di un nuovo verbale di sequestro. La reiterazione dell’atto, oltre a eludere le garanzie procedimentali di cui all’art. 355 cod. proc. pen., sarebbe comunque tardiva, poiché il nuovo verbale verrebbe trasmesso al pubblico ministero ben oltre il termine di quarantotto ore decorrente dall’effettivo compimento dell’atto. L’inefficacia del sequestro per ragioni formali non preclude invece al pubblico ministero di disporre autonomamente un nuovo sequestro probatorio dei medesimi beni, atteso che il ne bis in idem opera solo quando sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale non più impugnabile che abbia escluso la sussistenza delle condizioni per disporre la misura.
Il Fatto
In occasione di una perquisizione, la polizia giudiziaria aveva sequestrato d’iniziativa tre carte bancarie e una carta d’identità. Tale sequestro non era stato convalidato dal pubblico ministero nei termini di legge. Nel corso dell’esecuzione di un successivo decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero per altri beni, la polizia giudiziaria aveva nuovamente sequestrato d’iniziativa le medesime carte bancarie e la carta d’identità, e il pubblico ministero ne aveva disposto la convalida, in relazione al fumus del reato di tentato riciclaggio.
Il Tribunale di Milano aveva rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di convalida, e l’interessato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la tardività della convalida del nuovo sequestro e la violazione dell’art. 355 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile nella parte in cui erano dedotti vizi del decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero il 12/05/2025 per altri beni, poiché tale atto non aveva costituito oggetto del giudizio di riesame, come risultava dall’epigrafe e dal dispositivo dell’ordinanza impugnata, che avevano avuto ad oggetto esclusivamente il decreto di convalida del 20/05/2025.
Nel merito, la Corte ha invece ritenuto fondato il motivo relativo alla tardività della convalida. Ha infatti affermato che, una volta che il sequestro d’iniziativa della polizia giudiziaria abbia perso efficacia per mancata convalida del pubblico ministero nel termine di quarantotto ore, la stessa polizia giudiziaria ha consumato il potere di sequestrare d’iniziativa lo stesso bene e non può reiterare l’atto redigendo un nuovo verbale da trasmettere per la convalida. In caso contrario, la sanzione dell’inefficacia prevista dall’art. 355 cod. proc. pen. verrebbe privata di effetti dalla mera redazione di un nuovo verbale dello stesso sequestro già eseguito e non convalidato nei termini.
La Corte ha precisato che la possibilità per il pubblico ministero di disporre autonomamente un nuovo sequestro probatorio dei medesimi beni, pur dopo la caducazione del sequestro d’iniziativa per motivi formali, non legittima la polizia giudiziaria a reiterare d’iniziativa l’atto, poiché il relativo verbale verrebbe comunque trasmesso al pubblico ministero ben oltre il termine di quarantotto ore decorrente dall’effettivo compimento dell’atto di sequestro.
La Corte ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di convalida del pubblico ministero del 20/05/2025, disponendo la restituzione all’avente diritto dei beni sequestrati.
Nota della Redazione
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