La remissione di querela accettata in Cassazione prevale sull’inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. VII n. 868 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l’estinzione del reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. Tale prevalenza si fonda sull’inquadramento della remissione non come mero istituto sostanziale, ma come causa che paralizza la perseguibilità del reato, con conseguente massima estensione del termine ultimo per la sua rilevazione fino alla condanna irrevocabile in senso formale (art. 152, terzo comma, cod. pen.). Il giudice di legittimità deve pertanto rilevare e dichiarare d’ufficio l’estinzione, salvo che ricorrano le condizioni per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 01.07.2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Grosseto il 28.11.2019 nei confronti dell’imputato per il reato di truffa, con pena di otto mesi di reclusione e 600,00 euro di multa. Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

Nelle more del giudizio di legittimità, il difensore depositava memoria trasmettendo gli atti con cui, in data 11.10.2024, davanti a un agente di polizia giudiziaria, la persona offesa dichiarava di rimettere la querela e l’imputato dichiarava di accettare la remissione. Sulla base di tali atti il difensore chiedeva alla Corte di dichiarare d’ufficio l’estinzione del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto rilevato che i motivi di ricorso erano inammissibili, in quanto prospettavano doglianze non consentite nel giudizio di legittimità o manifestamente infondate. Ciò nonostante, la sentenza impugnata doveva essere annullata senza rinvio.

Il passaggio centrale muove dalla qualificazione del reato: la truffa semplice è punibile a querela della persona offesa ai sensi dell’art. 640, terzo comma, cod. pen. Richiamando le Sezioni unite n. 40150 del 21.06.2018 (Salatino), che a loro volta hanno evocato Sez. U. n. 24246 del 25.02.2004 (Chiasserini), la Corte ha ribadito che la remissione di querela intervenuta pendente il ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l’estinzione del reato e prevale sulle cause di inammissibilità, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto.

Tale orientamento si fonda su un inquadramento dogmatico della remissione che non la assimila alle altre cause estintive, ma ne valorizza la capacità di paralizzare la perseguibilità del reato. Ne deriva la massima estensione del termine per la sua rilevazione, fissato dall’art. 152, terzo comma, cod. pen. fino alla condanna irrevocabile in senso formale, evenienza successiva e indipendente rispetto alla presentazione di un ricorso inammissibile.

Nel caso concreto, il ricorso era stato tempestivamente proposto e dalla decisione impugnata non emergevano elementi per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per la sopravvenuta estinzione del reato in conseguenza della rituale remissione e della relativa accettazione. Poiché nell’atto di remissione non era stato diversamente convenuto, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese processuali sono state poste a carico del querelato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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