Omesso avviso d’udienza e prova di resistenza: inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. 2 n. 15088 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza determina una nullità che inficia esclusivamente le attività svolte in quella specifica occasione, rendendo non utilizzabili le prove assunte, ma non comporta la nullità dell’intero procedimento e della sentenza, qualora il difensore abbia partecipato alle successive udienze. Il motivo di ricorso che lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza della sua eliminazione ai fini della cosiddetta prova di resistenza. In tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità che annienti qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, senza che assumano rilevanza la causa dello stato di bisogno o l’utilizzazione del prestito.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, dichiarava non doversi procedere per prescrizione limitatamente a uno dei reati contestati e rideterminava la pena per le residue fattispecie di usura aggravata in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 7.500,00 di multa. Avverso tale pronuncia i difensori dell’imputato proponevano ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per l’omesso avviso dell’udienza del 17 settembre 2020, la mancata risposta alle doglianze sulle dichiarazioni delle persone offese, l’insussistenza dell’aggravante dello stato di bisogno e l’omessa applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo privo della prova di resistenza, osservando come l’omessa notifica dell’avviso dell’udienza del 17 settembre 2020, pur se tempestivamente eccepita, potesse inficiare solo le attività svolte in quell’occasione. Il difensore, anche domiciliatario, aveva infatti partecipato alle udienze successive, e il ricorso non indicava quali prove assunte in quella sede fossero state poste a fondamento della pronuncia di responsabilità. Il giudice di legittimità ha inoltre ricordato che l’esame del coimputato svolto in quell’udienza non risultava valorizzato per la posizione del ricorrente e che, all’udienza successiva, la difesa non aveva formulato richieste sulle dichiarazioni acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen..
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva svolto ampie argomentazioni sulla sostanziale coincidenza delle dichiarazioni delle persone offese e sulla loro riscontrabilità, anche attraverso elementi documentali e conversazioni intercettate. Il ricorso, parcellizzando il contenuto delle singole dichiarazioni, proponeva una mera lettura alternativa inammissibile in sede di legittimità.
Sull’aggravante dello stato di bisogno, la Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di usura, essa non richiede uno stato di necessità assoluto, ma un impellente assillo che limiti la volontà del soggetto, spingendolo ad accettare condizioni usurarie. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva evidenziato le particolari condizioni di indigenza delle persone offese, che necessitavano di somme per il sostentamento quotidiano, rendendo corretta l’applicazione dell’art. 644, quinto comma, n. 3, cod. pen.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione relativa all’attenuante della particolare tenuità non era stata dedotta con i motivi principali di appello; la Corte ha comunque osservato la correttezza della decisione, che aveva fatto riferimento all’intero importo del debito usurario e degli interessi non estinti. Infine, è stata ritenuta manifestamente infondata la doglianza sulla negazione delle attenuanti generiche, logicamente motivata con riferimento ai fatti e alla personalità dell’imputato.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a una somma in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 644 c.p. – Usura
- Art. 512 c.p.p. – Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione