Rapporto informativo annuale e sindacato sul giudizio di rendimento del dipendente (TAR Puglia n. 131 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto informativo annuale del personale della Polizia di Stato è espressione di ampia discrezionalità tecnica e sindacabile solo per eccesso di potere, illogicità o contraddittorietà manifesta. La compilazione per singoli sub-criteri, con attribuzione di un coefficiente numerico crescente, costituisce motivazione adeguata del giudizio complessivo, senza necessità di analitica motivazione discorsiva. Il superamento di un corso di qualificazione e l’assenza di sanzioni disciplinari non dimostrano di per sé un rendimento buono né impediscono un giudizio peggiorativo rispetto all’anno precedente. L’autonomia dei rapporti informativi annuali esclude un diritto al mantenimento delle note caratteristiche elogiative già attribuite.
Il Fatto
Un vice ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso la Sezione di Foggia, impugna il rapporto informativo redatto per l’anno 2018, con cui l’amministrazione gli ha attribuito il punteggio di 30 su 60 e il giudizio di “mediocre”, sul rilievo che il dipendente, con riferimento alla nuova qualifica, avesse dimostrato un rendimento complessivamente mediocre.
Il ricorrente deduce che la valutazione sarebbe stata espressa trascurando il superamento con ottimo profitto del nono corso di vice ispettore, il conseguimento dell’attestato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l’assenza di qualsiasi rilievo disciplinare. Lamenta inoltre il sostanziale declassamento rispetto al giudizio “buono” dell’anno precedente, senza significative novità nel rendimento, e chiede il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. L’amministrazione si costituisce e deposita documenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Il nucleo della doglianza riguarda la pretesa carenza di motivazione del rapporto informativo, asseritamente privo di analitica valutazione dei singoli elementi del profilo professionale. Il Tribunale ricostruisce il meccanismo di compilazione: all’estensore è imposto di attribuire, per ciascun sub-criterio, un coefficiente da 1 a 3, corrispondente ai giudizi di insoddisfacente, positivo ed elevato.
Il profilo professionale si scompone in quattro aree — competenza professionale, capacità di risoluzione, capacità organizzativa e qualità dell’attività svolta — articolate in sub-criteri predeterminati. Ne deriva che il punteggio numerico restituisce un’immagine coerente al rendimento effettivo, senza necessità di analitica motivazione. Il ricorrente ha riportato la valutazione di insoddisfacente in 11 parametri su 15, con il coefficiente minimo di 1, e la massima valutazione solo nelle qualità culturali ed espressive e nella cura della persona.
Il Tribunale affronta poi gli argomenti del ricorrente. Il richiamo all’autonomia dei rapporti informativi vale in senso contrario: la cadenza annuale della valutazione contempla la possibilità di una flessione del rendimento e impedisce, sul piano logico, di configurare un diritto al mantenimento delle note elogiative. Il passaggio a un ruolo superiore è momento significativo della carriera, da sottoporre a ulteriore verifica della crescita professionale.
Quanto agli elementi di contraddittorietà, il Collegio li ritiene privi del significato pregnante prospettato. Il superamento del corso di vice ispettore denota qualità culturali di apprezzabile livello, già riconosciute dall’amministrazione, ma non esprime di per sé attitudine a un buon svolgimento del ruolo. L’assenza di sanzioni disciplinari costituisce uno standard minimo di adeguatezza e non può essere valorizzata oltre misura. Anche l’attestato in materia di sicurezza ha trovato riscontro nel giudizio elevato sulle qualità culturali. Il rapporto informativo è quindi immune dalle censure e il gravame è respinto, con compensazione delle spese per la natura della controversia.
Nota della Redazione
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