Ripartizione fondo di branca e impugnazione di atti regionali presupposti (TAR Puglia n. 158 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le censure rivolte avverso il provvedimento aziendale di ripartizione del fondo sanitario di branca sono inammissibili quando si appuntano su atti regionali presupposti che hanno già riconosciuto ad altri operatori lo status di erogatori accreditati. Le determinazioni regionali che inseriscono le aggregazioni di laboratorio nell’elenco degli erogatori in convenzione esplicano effetti immediatamente lesivi e vanno impugnate nel termine decadenziale. L’atto aziendale applicativo, che a quelle determinazioni dà mera esecuzione, non consente di recuperare l’inerzia del ricorrente. Ne consegue anche la carenza di interesse ai motivi aggiunti volti a travolgere la clausola contrattuale di rinuncia alle azioni, non potendo derivarne alcuna utilità pratica.
Il Fatto
Dodici strutture societarie titolari di laboratori di patologia clinica, accreditate e contrattualizzate con il servizio sanitario regionale secondo il modello “A”, impugnano la delibera del direttore generale dell’azienda sanitaria di Taranto con cui si ripartisce per l’anno 2022 il fondo aziendale di branca. Contestano l’ammissione alla ripartizione anche delle aggregazioni di laboratori organizzate secondo il modello “B1”, riconducibili a due reti, lamentando la violazione dei criteri regionali e dell’accordo Stato-Regioni in materia di riorganizzazione delle reti di diagnostica di laboratorio.
Le ricorrenti deducono eccesso di potere per difetto di istruttoria e perplessità, sostenendo che le aggregazioni controinteressate sono partecipate da operatori economici estranei alla titolarità dei laboratori e che la ripartizione del budget cristallizzato premia la riduzione del servizio. L’azienda sanitaria eccepisce l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo le ricorrenti sottoscritto l’accordo con la clausola di salvaguardia di rinuncia alle azioni. Con motivi aggiunti le strutture impugnano la clausola stessa, deducendone la nullità. Le altre parti eccepiscono tardività e inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina la successione degli atti e rileva che l’elenco delle aggregazioni in rete per l’anno 2022, contenuto nell’allegato alla determinazione dirigenziale regionale n. 394/2021, ricomprende le reti controinteressate. Analoghi contenuti avevano le precedenti determinazioni n. 66/2020 e n. 69/2021. Nessuna di queste è stata impugnata nei termini. Le doglianze delle ricorrenti avrebbero dovuto essere fatte valere avverso la determinazione dirigenziale regionale n. 394/2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La sentenza valorizza le stesse ammissioni delle ricorrenti, che hanno riconosciuto come già all’indomani di quella pubblicazione la situazione di asserita illegittimità fosse chiara. Da ciò il Tribunale desume che l’atto regionale attribuiva alle aggregazioni lo status di potenziali erogatori in regime convenzionale ed era quindi idoneo a ledere gli interessi economici delle strutture del modello “A”, imponendo una reazione nel termine decadenziale. La delibera aziendale impugnata si pone a valle di quelle determinazioni e ne costituisce mera applicazione.
Analoga sorte subiscono le censure sul criterio di ripartizione del budget, che le ricorrenti riconducono alla D.G.R. n. 503/2019: la doglianza avrebbe dovuto essere rivolta contro quella delibera regionale, non contro l’atto aslino. Parimenti inammissibili sono i profili di distorsione della concorrenza, perché la contrattualizzazione e la ripartizione derivano direttamente dalle determinazioni regionali richiamate. Quanto ai lamentati danni economici da omessa verifica dei requisiti, il Collegio rileva che essi si riferiscono a comportamenti e provvedimenti anteriori, rimasti inoppugnati, dei quali la delibera costituisce applicazione.
Il ricorso introduttivo è quindi respinto. Il rigetto conduce a dichiarare inammissibili per carenza di interesse i motivi aggiunti, poiché dall’eventuale accoglimento non potrebbe derivare alcuna utilità pratica alle ricorrenti, oltre alla loro tardività. Le spese sono integralmente compensate in ragione della complessità e novità delle questioni.
Nota della Redazione
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