Piano casa e zona A: legittimo il cumulo dei bonus volumetrici (TAR Puglia n. 130 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle zone omogenee A gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti anche sulla base di un piano urbanistico di recupero e riqualificazione particolareggiato adottato prima dell’entrata in vigore del T.U. Edilizia, poiché l’art. 2-bis d.P.R. n. 380/2001 non pone limiti temporali e le prescrizioni dello strumento attuativo conservano efficacia conformativa anche dopo la scadenza del termine di esecuzione. La delibera consiliare che, nell’esercizio della pianificazione, ammetta nelle aree del piano gli interventi della legge regionale sul piano casa prevale sul diverso regime dell’isolato e legittima l’assentita demolizione con ricostruzione. I bonus volumetrici previsti da fonti distinte — piano casa regionale, normativa sull’abitare sostenibile e d.lgs. n. 28/2011 — sono cumulabili, non esistendo alcuna norma che ne precluda la sommatoria, purché ciascuna premialità persegua il proprio autonomo risultato. L’illegittimità costituzionale della sola ultima proroga del piano casa non incide sui titoli edilizi la cui istanza sia stata presentata nel vigore del regime precedente.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di porzioni di un fabbricato confinante, impugnano davanti al TAR Puglia il permesso di costruire n. 33 del 2021 e la variante n. 60 del 2021, rilasciati alla società controinteressata per la demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico di un edificio posto in zona A/1 bis del centro storico, disciplinata dal piano particolareggiato Maglia M5.

Deducono la violazione dell’art. 2-bis d.P.R. n. 380/2001, l’inapplicabilità del piano casa in zona A, l’illegittimo cumulo dei bonus volumetrici, la lesione delle distanze e della pertinenza scoperta, oltre all’errore nel computo delle volumetrie. Con successivi motivi aggiunti estendono l’impugnazione alle varianti nn. 57 e 11 e ai pareri della Soprintendenza, invocando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 17/2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti dell’art. 2-bis del T.U. Edilizia. Il verificatore ha accertato che l’immobile ricade nella perimetrazione del piano esecutivo e nell’isolato 32, con disciplina di dettaglio idonea a garantire la tutela degli interessi urbanistici. L’anteriorità del piano rispetto al testo unico non rileva, né osta la scadenza del termine di esecuzione, poiché le previsioni dello strumento attuativo conservano efficacia conformativa del diritto di proprietà, come affermato dal TAR Puglia Lecce n. 966 del 2020.

Decisiva è, per il giudice, la deliberazione consiliare n. 128 del 2009, che ha espressamente confermato il piano e stabilito l’applicabilità della legge regionale sul piano casa nel perimetro della Maglia M5, salvo gli immobili di particolare pregio architettonico, tra i quali il fabbricato non rientra. Le prescrizioni del piano che ammettevano la sola sopraelevazione sono quindi superate dalla sopravvenuta disciplina consiliare.

Quanto al cumulo dei bonus volumetrici, il Tribunale esclude qualsiasi divieto normativo e valorizza la diversità dei risultati perseguiti: sostenibilità ambientale, rilancio dell’edilizia e approvvigionamento da fonti rinnovabili. Il divieto di impegnare le aree pertinenziali non opera, perché la tavola di piano non annovera il fabbricato tra gli edifici con unità tipologica. La variante n. 57/2022 ha reso cieco il fronte, rimuovendo l’unico profilo di difformità sulle distanze ravvisato dal verificatore.

La Corte costituzionale n. 17/2023 non giova ai ricorrenti: la declaratoria colpisce solo l’ultima proroga del piano casa, mentre l’istanza di permesso è stata presentata anteriormente, così individuando il regime applicabile, secondo il precedente TAR Puglia Bari n. 479 del 2023. Le censure di dettaglio sulle varianti e sui pareri della Soprintendenza sono generiche e investono valutazioni discrezionali insindacabili. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con spese compensate e compenso del verificatore a carico dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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