Rappresentatività camerale e onere di verifica dei dati dichiarati dalle associazioni (Cons. Stato n. 4213 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di designazione dei componenti del Consiglio camerale, il giudice amministrativo che si trovi dinanzi a dati statistici provenienti da fonte pubblica, idonei a prospettare l’inattendibilità delle dichiarazioni sostitutive rese dalle organizzazioni imprenditoriali concorrenti, deve qualificare tale produzione come principio di prova e disporre l’acquisizione dei dati presso l’ente previdenziale. L’onere di allegazione resta a carico della parte, ma la completezza dell’istruttoria impone al giudice di verificare il dato contestato, senza che l’acquisizione officiosa si traduca in supplenza. Il numero degli occupati rilevante ai fini della rappresentatività va calcolato in termini di unità lavorativa annua, non per teste, dovendosi ragguagliare le giornate lavorate al parametro del tempo pieno. Ai fini del computo dei familiari/coadiuvanti non possono essere considerati gli apporti meramente occasionali e non verificabili.

Il Fatto

Con avviso pubblicato l’8 gennaio 2024 la Regione Toscana indiceva la procedura per la designazione del componente del Consiglio della Camera di Commercio di Firenze in rappresentanza del settore agricoltura. Partecipavano alcune organizzazioni professionali, tra cui l’appellante e due associazioni concorrenti. Il decreto presidenziale che attribuiva la designazione all’appellante veniva impugnato dalle concorrenti dinanzi al TAR Toscana, che accoglieva il ricorso principale e respingeva quello incidentale.

L’appellante proponeva appello avverso il rigetto del ricorso incidentale, deducendo l’inattendibilità dei dati dichiarati dalle concorrenti in ordine al numero degli occupati. Nelle more interveniva una nuova designazione in esecuzione della sentenza di primo grado, oggetto di autonomo gravame. Le appellate eccepivano l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto le questioni preliminari. La permanenza dell’interesse dell’appellante è affermata sul rilievo che gli atti regionali successivi sono stati adottati in esecuzione della sentenza impugnata e che l’eventuale riforma ne determinerebbe il travolgimento. L’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione di specifici capi è disattesa, costituendo i profili della verificabilità dei dati oggetto di censura.

Nel merito, il primo motivo è accolto. Lo screen shot depositato rimanda al portale dell’INPS e consente di ricavare i dati di interesse nella stessa forma grafica del documento prodotto. La produzione in quelle forme derivava dal diniego dell’accesso richiesto in proprio dall’appellante. Ne deriva che le allegazioni, anche senza il crisma dell’ufficialità, avrebbero dovuto indurre il primo giudice a qualificarle come principio di prova e ad acquisire i dati presso l’Istituto, senza che ciò comportasse supplenza rispetto all’onere di parte.

La Corte ricostruisce quindi il criterio di calcolo. L’art. 1, lett. g), d.M. n. 156/2011 e l’Allegato A, punto 6, richiedono che i dipendenti siano computati in termini di media annua: un dipendente stagionale o a tempo parziale non può essere indicato come unità intera. Dividendo le giornate lavorate per il parametro annuo del tempo pieno si ottiene il numero complessivo dei lavoratori a tempo pieno della provincia. Il dato dichiarato dalle concorrenti, pari a oltre il 90% dei lavoratori agricoli dell’intera provincia, risulta perciò palesemente inattendibile: sintomo di una carenza istruttoria che conferma il dedotto vizio.

Il secondo e il terzo motivo sono invece respinti. La nozione di occupati presuppone prestazioni non casuali o saltuarie, con un certo grado di inserimento nell’azienda; le risultanze INPS costituiscono un riscontro oggettivo e ragionevole, senza che ciò escluda fonti alternative, che l’appellante non ha però specificato né documentato. L’appello è pertanto accolto nei limiti del primo capo, con riconoscimento della fondatezza del ricorso incidentale di primo grado e compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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